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Monetizzazione rol ed ex festività, sintesi e accordo

Dopo l’interpello 16/11 il Ministero del lavoro ritorna sull’argomento dei Rol non goduti con la recente nota n. 9044/11che contiene importanti precisazioni.

Con interpello il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rispose al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro concernente la problematica del mancato godimento o pagamento, entro la scadenza prevista dai rispettivi CCNL, dei permessi per riduzione di orario o ex festività. Come ricordato, tali istituti sono una previsione meramente contrattuale e, pertanto, non si applica alcuna sanzione, né penale né amministrativa, inerente il mancato godimento o pagamento di quanto non fruito. Per contro, la previsione del contratto collettivo di pagare entro una determinata scadenza tale monte ore fa sorgere l’obbligazione contributiva inerente le somme erogate al lavoratore. Tale lettura andrebbe sicuramente a limitare la libertà delle parti di derogare una previsione contrattuale non vincolante per legge. Infatti, derogando, le parti potrebbero andare incontro a necessità del lavoratore di avere un monte ore maggiore, utilizzabile in un futuro per eventuali assenze prolungate (si veda a tal proposito il caso dei lavoratori extracomunitari che vogliano rientrare al proprio Paese di origine per alcuni mesi senza per questo cessare il rapporto di lavoro in essere).

A fronte di una lettura così restrittiva della previsione contrattuale, lo stesso Ministero del Lavoro in data 03 giugno 2011 con la nota 9044 pone alcune precisazioni in ordine alla libertà negoziale delle parti, ricordando come, attraverso una contrattazione aziendale o individuale, si possa sempre derogare in meius un contratto nazionale di lavoro. A suffragio di quanto esposto in precedenza, anche il Ministero ravvede la necessità di “strumenti maggiormente aderenti e conformi alle esigenze dei diversi contesti economico – sociali in cui sono inseriti i lavoratori”. A chiusura di questo excursus pare quindi chiaro come datore di lavoro e lavoratore possano derogare alla previsione generale del CCNL tramite accordo individuale, anche plurimo, dal quale si desuma la data ultima entro cui il lavoratore possa usufruire delle ore maturate per Rol ed ex festività, data alla quale verrà liquidato il monte ore non goduto e su cui verranno conteggiati e versati i relativi contributi. Sarà quindi da tale data che decorrerà il tardivo od omesso versamento dei contributi dovuti sugli importi relativi alla valorizzazione del monte ore residuo e non dalla data prevista dal contratto collettivo.

Accordo individuale plurimo sulla fruizione di Rol e ex festività

Con la presente scrittura privata tra:

la società …………..….. con sede in …………………. via ………………………… c.f. …………………. nella persona del suo legale rappresentante sig. ………………………..

e

i signori di seguito elencati, nella veste di dipendenti della stessa azienda:

- ………………………., nato a ……………. (…) il ………………., residente a ………………………. (…) via …………………….., c.f. …………………………;

- ………………………., nato a ……………. (…) il ………………., residente a ………………………. (…) via …………………….., c.f. …………………………;

Premesso

- L’obbligo contrattuale dell’azienda di liquidare il monte ore di Rol ed ex festività non goduto nell’anno precedente alla data prevista dal CCNL applicato;

- le richieste del personale sopra elencato circa la possibilità di posticipare la data ultima di fruizione delle ore di Rol ed ex festività accantonate in azienda alla data odierna al fine di un utilizzo in periodi successivi in base alle proprie esigenze;

Si conviene e si stipula

Di posticipare la data di possibile fruizione delle ore maturate in ogni anno solare entro lo scadere del 31 dicembre del 4° anno successivo. Decorso inutilmente tale termine sarà cura dell’azienda monetizzare il monte ore non fruito relativo all’anno in oggetto con l’elaborazione del cedolino del mese di gennaio dell’anno successivo.

In fede

……………………….., li …………………..

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Di Saverio Nicco – Consulente del Lavoro in Carcare (Sv)

PRECEDENTE NOTIZIA E NOTA MINISTERO:

//www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=8688





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