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Dichiarazione di variazione dati al luogo di conservazione delle scritture contabili

L’Agenzia delle Entrate fornisce, con la risoluzione n. 65/2011 fornisce chiarimenti sulla comunicazione delle variazioni del luogo di conservazione delle scritture contabili.

L’Agenzia delle Entrate spiega che in caso di variazione del luogo in cui sono conservati i libri contabili, il modello può essere presentato o trasmesso telematicamente anche dal depositario delle scritture, ma solo su espressa delega dell'imprenditore. In assenza di uno specifico mandato, spetta al titolare dell'impresa comunicare all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento dei dati.

Il depositario, interessato al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione, può chiedere al contribuente una prova dell'invio del modello di variazione dei dati. In mancanza di tale conferma, comunica all'Agenzia la risoluzione del rapporto di deposito presentando una copia del verbale di consegna delle scritture.

Il mancato invio da parte del contribuente della variazione del luogo di tenuta dei libri contabili comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.




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