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Il bilancio decide sull’irap

IL BILANCIO DECIDE SULL’IRAP



Tra le scadenze inserite nell’agenda fiscale del prossimo autunno particolare attenzione merita l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap da parte degli imprenditori soggetti a Irpef che si trovano in contabilità ordinaria e che possono scegliere per il triennio 2008/2010 gli stessi criteri di determinazione dei soggetti Ires. Inizialmente la scadenza era stata fissata al 30 maggio 2008, ma, poi, con provvedimento 29 maggio 2008 del direttore dell’agenzia delle Entrate essa è stata prorogata al 31 ottobre prossimo. In vista dell’adempimento occorre valutare vantaggi e svantaggi che presentano le due basi imponibili delle imprese soprattutto alla luce del vincolo di permanenza triennale nel regime optato.


Soggetti Ires. La nuova base imponibile Irap tende a far coincidere i criteri di stesura dal conto economico civilistico e quelli di determinazione del valore della produzione. Infatti, la suddetta base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle macroclassi A e B del conto economico. Alcuni costi però sono espressamente indeducibili ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 446/1997. La Finanziaria 2008, che ha cambiato le modalità di recupero, ha individuato due livelli: - uno generale, che esclude dalla base imponibile Irap alcune voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico; - uno specifico, che stabilisce che non sono comunque deducibili alcune specifiche voci. Si tratta delle spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla B) 9), compensi per attività occasionali commerciali o di lavoro autonomo, compensi per collaborazioni coordinate e continuative, utili agli associati in partecipazione, quota interessi dei canoni di locazione finanziaria come desunta dal contratto, perdite sui crediti subite e stimate, ici. Tra le novità della Finanziaria 2008 sulla struttura dell’Irap c’è da ricordare anche l’intervento che riguarda i soggetti che redigono il bilancio di esercizio applicando i principi contabili internazionali. I soggetti Ias, secondo il nuovo comma dell’articolo 5 del Dlgs 446/97, devono procedere alla riclassificazione delle voci del conto economico tenendo conto di quelle rilevanti ai fini Irap individuate in relazione allo schema dell’articolo 2425 del C.c., mentre la qualificazione, l’imputazione a periodo e la valutazione delle poste rimangono quelle derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali.


Soggetti Irpef. Per le imprese Irpef in regime semplificato, invece, non ci sono alternative: dal 2008 si applicano i nuovi criteri di determinazione dell’imponibile Irap. Quindi, se in passato la base imponibile dei suddetti soggetti poteva essere determinata prendendo a riferimento il conto economico civilistico da una parte e l’imponibile fiscale così come determinato ai fini delle imposte sul reddito dall’altra, la nuova base imponibile dei soggetti Irpef è ora guidata solo dal riferimento alla normativa delle imposte sul reddito. Pertanto, i soggetti Irpef che realizzano reddito d’impresa determinano la base imponibile del tributo regionale seguendo le disposizioni fiscali che sovraintendono la compilazione del quadro RF o RG del modello Unico.