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Permessi non goduti, il termine di godimento lo fissano le parti

Dopo l’interpello 16/11 il Ministero del lavoro ritorna sull’argomento dei Rol non goduti con la nota n. 9044/11 che contiene importanti precisazioni.


Nell’interpello 16/11 veniva precisato dal Ministero che, con particolare riferimento all’insorgenza dell’obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai CCNL, tale obbligazione, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, andava individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi. L’adempimento contributivo, quindi, va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.


Dopo le perplessità evidenziate il Ministero ha ritenuto di precisare che vige la massima libertà di fissare il termine ultimo di godimento dei permessi. Ne consegue che il termine cui collegare l'insorgenza della relativa obbligazione contributiva può essere fissato sia dalla fonte contrattuale collettiva, sia di livello nazionale che aziendale, che da quella individuale.


Non c’è, inoltre, alcuna previsione di obbligatoria registrazione sul LUL della valorizzazione previdenziale dei ROL scaduti e non goduti. L'unica annotazione obbligatoria sul LUL, riconducibile alla obbligazione contributiva riferita ai ROL, ai sensi dell'art. 39. comma 2. del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), è quella relativa alla trattenuta contributiva effettuata al dipendente al momento della corresponsione delle somme.


Leggi la nota 9044/11 del ministero del lavoro




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