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Pronta la guida operativa dei commercialisti sulle erogazioni liberali agli enti non profit

In data 18 maggio 2001, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso disponibile la “Guida operativa alle erogazioni liberali a favore degli Enti non profit e al 5 per mille”.

Il corposo documento, disponibile sul sito Internet del Cndcec, è corredato di tabelle che riepilogano per ciascuna tipologia di erogazione liberale le ipotesi di detrazione o deduzione previste dal nostro ordinamento. Inoltre, è presente anche un prospetto che – analizzando i singoli casi – quantifica il beneficio anche per il donante, al fine di sottolineare il concetto di leva fiscale quale strumento decisivo per convogliare il flusso di risorse finanziarie verso il Terzo settore.

Nel documento si ricorda che le erogazioni liberali rappresentano un sostentamento fondamentale per gli enti che non perseguono finalità lucrative, sia nelle forma di detrazione d'imposta che di deduzione dal reddito imponibile. Si ricorda, inoltre, che per le persone fisiche e i soggetti assimilati (società semplici ed enti non commerciali) vige il principio di cassa.

Nel documento sono, così, riepilogate per categorie tributarie, i donanti delle erogazioni liberali (punto 2) e i beneficiari delle erogazioni liberali (punto 3).

Riguardo a questi ultimi si specifica che gli enti non profit percettori del 5 per mille devono rendicontare la destinazione delle somme percepite o predisporre un bilancio conforme alle linee guida fornite dall'Agenzia per il Terzo settore. In linea generale, secondo il primo Principio contabile per il Terzo Settore, anche in assenza di norme prestabilite i bilanci degli Enti non profit dovrebbero essere redatti secondo il criterio della competenza economica; pertanto, secondo tale impostazione, i contributi del 5 per mille andrebbero iscritti in bilancio nel momento in cui viene pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" il decreto che individua i fondi attribuiti ai soggetti beneficiari. Tuttavia, in condizioni di particolare incertezza sul se e quando avverrà l’effettiva manifestazione monetaria, si potrebbe optare, in via prudenziale, per un criterio di cassa.

L’ultimo paragrafo della Guida (il n. 4) è dedicato al 5 per mille. Sotto osservazione soprattutto gli adempimenti necessari per l'ottenimento del riparto e l'obbligo dell'ente beneficiario di rendere conto della destinazione delle somme percepite, ai sensi della legge n. 244/2007.

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