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Ammessi al passivo fallimentare anche i creditori ritardatari

Rilevanti pronunce in tema di ammissione al passivo fallimentare sono state emanate dai Tribunali di Monza (n. 830/2011) ed Alba (n. 151/2011).

In entrambe le sentenze i magistrati hanno riconosciuto che il ritardo da parte del creditore nella proposizione della domanda di ammissione al passivo, se non dipende da fatto a lui imputabile, non impedisce di partecipare alla distribuzione delle somme, anche se già oggetto di riparto da parte del curatore.

Le sentenze hanno stabilito che le banche, chiamate nel giudizio di revocatoria fallimentare e giudicate soccombenti, non possono scontare il ritardo dovuto alla durata del giudizio di revocazione; pertanto possono depositare la domanda di ammissione al passivo fallimentare per partecipare ai riparti nella misura della somma oggetto di restituzione.

Questo anche se il curatore ha già effettuato la ripartizione delle somme a favore dei creditori chirografari.

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