Sei in: Altro

Ispezioni a misura di azienda

ISPEZIONI A MISURA DI AZIENDA



E’ stata diffusa dal ministro del Lavoro Sacconi la direttiva contente i nuovi principi che dovranno essere seguiti per l’attività di vigilanza. Le indicazioni offerte al personale ispettivo hanno come obiettivo non solo quello di reprimere gli illeciti, ma di prevenirli e di diffondere “una più diffusa e radicata cultura della legalità”, come già anticipato dal Dlgs 124/2004 di riordino dell’attività di vigilanza. La nuova direttiva propone elementi di novità soprattutto dopo l’eliminazione del libro matricola e dei registri delle presenze, che hanno fin qui giustificato l’accesso ispettivo. Significativo appare, dunque, l’invito al personale di vigilanza di abbandonare ogni residua impostazione di carattere puramente formale e burocratico per lasciare maggiore spazio alla verifica concreta e alla pericolosità della violazione. L’attività ispettiva si articolerà nel seguente modo.


- Con la visita degli ispettori, il datore di lavoro potrà ricevere due soli provvedimenti: un verbale di primo accesso; un verbale di accertamento e notificazione. Con il primo verbale si fa un resoconto delle prime operazioni compiute e della richiesta di documentazione, con il secondo si informa il trasgressore degli addebiti, delle prove in possesso degli organi di vigilanza e delle sanzioni irrogate.


- L’attività di ispezione va preparata dalle direzioni provinciali con la raccolta e l’analisi degli elementi utili a delineare le caratteristiche della realtà territoriale, anche in base alla collaborazione con le organizzazioni sindacali e con le associazioni datoriali, con i consulenti del lavoro, nonché con i rappresentanti istituzionali.


- Non si prende in considerazione la denuncia anonima, tranne nel caso di elementi molto gravi e attendibilità dei fatti denunciati. Se l’intervento è richiesto da parte di un lavoratore si deve procedere con l’istituto della conciliazione monocratica.


- Le denuncie sono seguite da accessi in azienda solo dopo il fallimento della conciliazione monocratica, a eccezione dei casi che diventano dei reati ed altri fatti particolarmente gravi. Dunque, l’ispezione è di iniziativa: “a vista”, quando si individua un’area territoriale o un insediamento produttivo, oppure “programmata”, su singole aziende.


- La sospensione dell’attività (data la gravità del provvedimento) potrà essere disposta dall’ispettore solo verificata la sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo. La sospensione può essere adottata di norma a decorrere dalle ore 12 del giorno successivo, tranne i casi di rischio grave, per consentire all’azienda di mettersi in regola e ottenere la revoca prima della chiusura.


- I rapporti di lavoro autonomi e flessibili vengono ispezionati solo se i contratti non sono stati preventivamente certificati da una delle commissioni di certificazione (dlgs n. 276/2003), poiché tale certificazione vale anche nei confronti dei terzi e solo una delle parti può denunciare il contenuto. Pertanto, per distinguere le false collaborazioni non vale più l’elenco delle attività e delle preclusioni contenute nella circolare 4/2008, in quanto va verificata in concreto la natura subordinata del rapporto.