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Verbali, chiusura a largo raggio

VERBALI, CHIUSURA A LARGO RAGGIO



La circolare n. 55/E di ieri contiene i primi chiarimenti sull’adesione ai verbali di constatazione: il nuovo istituto previsto dal Decreto legge n. 112/2008. Nelle precisazioni si legge che l’istituto dell’adesione agevolata è ammesso solo per la costatazione di violazioni di carattere sostanziale per le quali l’Amministrazione fiscale può procedere ad un accertamento di tipo parziale e non interessa le violazioni formali. Le violazioni possono riguardare oltre alle imposte dirette e l’Iva, anche l’Irap, le addizionali delle imposte sui redditi, le imposte sostitutive dei redditi e i contributi previdenziali che vengono determinati nella dichiarazione dei redditi. Cioè tutte quelle violazioni per le quali risultano applicabili le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Riguardo ai periodi, si stabilisce che la definizione potrà riguardare solo i periodi d’imposta per i quali, alla data di consegna del verbale, sono scaduti i termini della dichiarazione. Il richiamo alla norma, che prevede l’adesione in relazione “al contenuto integrale del verbale di constatazione”, spinge l’Agenzia a sottolineare il riconoscimento delle sole violazioni di carattere sostanziale, con riferimento a tutti i periodi d’imposta interessati dalle violazioni medesime. Pertanto, anche se contenute nel Pvc, risultano escluse dall’adesione:


- le violazioni sostanziali relative a comparti impositivi diversi da quelli che possono formare oggetto di adesione (violazioni riguardanti l’imposta di registro);


- le violazioni di carattere formale e quelle che necessitano di un ulteriore attività istruttoria (per esempio: i rilievi; le situazioni riguardanti i componenti negativi di reddito sostenuti con operatori in territori a fiscalità privilegiata; le situazioni che possono determinare violazioni solo se confermate da informazioni acquisibili mediante la richiesta di cooperazione internazionale).


Nella circolare n. 55/E/2008 trova spazio anche una dettagliata indicazione delle modalità di presentazione della richiesta di adesione, che deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del Pvc. I verbali di constatazione dovranno riportare l’indicazione che le violazioni possono formare oggetto della nuova adesione. L’adesione potrà essere effettuata con l’apposito modello di comunicazione approvato con il provvedimento del 10 settembre scorso. La presentazione della comunicazione da parte del contribuente è irrevocabile. Resta salvo il potere dell’ufficio delle Entrate di verificare l’esistenza dei presupposti per la definizione.


Il documento di prassi in oggetto sottolinea, infine, anche la diversità esistente tra il perfezionamento della nuova adesione e le regole previste dal Dlgs 218/1997 per l’accertamento con adesione. Infatti, mentre quest’ultimo si perfeziona con il pagamento delle somme dovute o della prima rata, l’adesione ai Pvc si perfeziona con la notifica del successivo atto di definizione dell’accertamento parziale. Da qui, l’impossibilità di revocare l’adesione e l’obbligo per il contribuente di pagare le somme dovute risultanti dall’atto di definizione.


Riguardo ai partecipanti alla definizione dei Pvc, si attribuisce la titolarità della definizione al solo contribuente. Se il verbale riguarda società di persone, associazioni professionali e in generale i soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, la comunicazione dell’adesione può essere effettuata esclusivamente dal legale rappresentante degli stessi soggetti, entro il termine di legge. Ciò vuol dire, che è impossibile per i singoli partecipanti attivarsi autonomamente per richiedere la definizione della propria posizione sulla base del processo verbale, a causa degli effetti che ricadrebbero “a cascata” nei loro confronti. La sola operatività è riservata al socio amministratore, in qualità di rappresentante legale.