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Consulta: per l'indagato di omicidio misura cautelare anche diversa dalla custodia in carcere


Con sentenza n. 164 depositata il 12 maggio 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del Codice di procedura penale, per come modificato dall'articolo 2 del Decreto-legge sicurezza n. 11/09, nella parte in cui, nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, “non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.

Secondo la Consulta, in particolare, anche nel caso dell'omicidio, nonostante l'indiscutibile gravità del fatto, “la presunzione assoluta di cui si discute non può considerarsi, in effetti, rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla “struttura stessa” e alle “connotazioni criminologiche” della figura criminosa”. Ed infatti, l'omicidio non è un reato “che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità”, ben potendo essere un fatto meramente individuale, “che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali”. I fattori emotivi che si collocano alla radice dell'episodio criminoso – si legge nel testo della decisione - “possono risultare, in effetti, correlati a speciali contingenze” o “a tensioni maturate, in tempi più o meno lunghi, nell'ambito di particolari contesti, da quello familiare a quello dei rapporti socio-economici”.

Vi sarebbe un numero tutt'altro che marginale di casi, in definitiva, per i quali le esigenze cautelari, pur non potendo essere completamente escluse, sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il “fattore scatenante” o ad impedirne la riproposizione.


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