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Indenne dal risarcimento danni l'avvocato se non sussite il nesso causale

Confermano la motivazione asserita dalla Corte di appello i giudici di cassazione, con sentenza n. 8309 del 12 aprile 2011, ritenendo non sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno chiesto da una società verso il suo avvocato per non aver svolto con diligenza il suo mandato.

Nei fatti, l'avvocato aveva patrocinato la società in una causa di lavoro proposta da una donna addetta ai servizi di portierato in uno stabile di proprietà della detta società. Questa chiedeva il riconoscimento del carattere subordinato del rapporto di lavoro ed il pagamento di voci retributive non corrisposte fra il 1970 ed il 1980. L'avvocato è stato accusato dalla società di non avere prodotto in giudizio i documenti necessari a confutare l'esistenza di un rapporto subordinato.

La cassazione ha chiarito che il rigetto della domanda di risarcimento dei danni è legata al fatto che si esclude che esista un nesso causale fra il comportamento dell'avvocato e l'effetto dannoso che la ricorrente lamenta ossia il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Infatti, indipendentemente dalla presentazione della documentazione di cui si discute, l'eccezione sarebbe stata comunque rigettata


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