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Il servizio di prevenzione e protezione (spp)

Il «servizio di prevenzione e protezione dai rischi» è costituito dall’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.


Il Testo Unico 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’art.31 prevede che qualora il datore di lavoro non provveda direttamente a svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, organizza il servizio di prevenzione e protezione:


1. all’interno dell’ azienda o dell’ unità produttiva;


2. incaricando persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.


SPP INTERNO


L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è obbligatoria nei seguenti casi:


1. nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;


2. nelle centrali termoelettriche;


3. negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;


4. nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;


5. nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;


6. nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;


7. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.


Anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno nei casi sopra menzionati.


Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione e i datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.


SSP ESTERNO


Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti professionali previsti dal presente decreto che consentano di svolgere le funzioni proprie del servizio di prevenzione e protezione.


Il datore di lavoro che ricorra a persone o servizi esterni non è comunque esonerato dalla propria responsabilità in materia.


I COMPITI DEL SPP


Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:


1. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;


2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;


3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;


4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;


5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;


6. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.


CAPACITA’ E REQUISITI PROFESSONALI DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEL SPP


Ai sensi dell’art. 32 del presente Decreto, gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono:


1. possedere specifiche capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;


2. essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda;


3. disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.


Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.


Per lo svolgimento delle funzioni proprie del SPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.


FORMAZIONE


Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione , oltre ai requisiti già menzionati, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di:


1. prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato,


2. organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative t


3. tecniche di comunicazione in azienda


4. relazioni sindacali.


I corsi di formazione devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.


I corsi di formazione sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza , dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 , ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconos ciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione menzionati. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono inoltre tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.


Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio necessario, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi previsti.