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In g.u. le regole tecniche per l'adozione del processo telematico


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 contenente il “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”.

Il decreto è suddiviso in sei capi, rispettivamente dedicati ai principi generali, ai sistemi informatici del dominio giustizia, alla trasmissione di atti e documenti informatici, alla consultazione delle informazioni del dominio giustizia, ai pagamenti telematici e alle disposizioni finali e transitorie.

In particolare, viene specificato come detto provvedimento acquisti efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, quindi, dal prossimo 18 maggio. Per quel che concerne la sezione delle notifiche nonché delle procedure di acceso e di scambio della documentazione giuridica online, viene previsto, all'articolo 18 del decreto, che il difensore potrà eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo – precisa la norma - “trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario”. Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione contenente l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'atto è stato inviato ed il numero di registro cronologico. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

Nel frattempo, il processo telematico crea i primi disagi: in Lombardia, dopo settimane di disservizi a causa del malfunzionamento del Gestore centrale della Giustizia, avvocati e magistrati locali hanno promosso un incontro, tenutosi ieri 18 aprile, per elencare in una conferenza stampa tutte le criticità riscontrate.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 contenente il “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”.

Il decreto è suddiviso in sei capi, rispettivamente dedicati ai principi generali, ai sistemi informatici del dominio giustizia, alla trasmissione di atti e documenti informatici, alla consultazione delle informazioni del dominio giustizia, ai pagamenti telematici e alle disposizioni finali e transitorie.

In particolare, viene specificato come detto provvedimento acquisti efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, quindi, dal prossimo 18 maggio. Per quel che concerne la sezione delle notifiche nonché delle procedure di acceso e di scambio della documentazione giuridica online, viene previsto, all'articolo 18 del decreto, che il difensore potrà eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo – precisa la norma - “trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario”. Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione contenente l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'atto è stato inviato ed il numero di registro cronologico. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

Nel frattempo, il processo telematico crea i primi disagi: in Lombardia, dopo settimane di disservizi a causa del malfunzionamento del Gestore centrale della Giustizia, avvocati e magistrati locali hanno promosso un incontro, tenutosi ieri 18 aprile, per elencare in una conferenza stampa tutte le criticità riscontrate.


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