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Cig anche senza il durc

Alcune commissioni provinciali dell'Inps per autorizzare l'erogazione dei trattamenti d'integrazione salariale richiedevano il Durc in quanto ritenevano la Cigo un beneficio normativo ai sensi del comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/06. Il ministero del lavoro con la nota protocollo n.5089/11 ha precisato che la Cigo non rientra nell'ambito dei cosiddetti benefici normativi e contributivi i quali, ai sensi della legge n. 296/06 sono subordinati al rilascio del Durc.

Già nella circolare del ministero n. 5/2007 per definire il campo di applicazione del Durc nelle ipotesi della fruizioni di benefici, il ministero ha richiamato il rapporto fra regola ed eccezione, spiegando che in questo rapporto l'eccezione è un beneficio.

I benefici contributivi soggetti al Durc sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro in quanto rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo; i benefici normativi sono le agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale. Tra questi, i contributi e le sovvenzioni statali, regionali o da atti a valenza normativa connessi alla costituzione e alla gestione di rapporti di lavoro (per esempio cuneo fiscale, credito d'imposta per nuove assunzioni).




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