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Sicurezza sul lavoro: l’ambito di applicazione del testo unico

Le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, previste del Testo Unico D.Lgs. 81/08 (come modificato nel D.Lgs. 106/09) si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Ai sensi dell’art. 3 le disposizioni citate si applicano a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando alcune particolarità e precisazioni:


1. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell’utilizzatore.


2. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.


3. Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.


4. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio , il presente Decreto Legislativo si applica con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.


5. Nei confronti dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali conformi ed in relazione alle effettive mansioni assegnate.


6. Nei confronti dei lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza , mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni e le tutele previste al Titolo VII in materia di prestazioni svolte con l’ausilio di videoterminali, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa.


7. Nei confronti dei lavoratori autonomi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 (utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; munirsi di dispositivi di protezione individuale, munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, ecc.) e 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione ).


8. Nei confronti dei componenti dell’ impresa familiare degli artigiani e dei piccoli commercianti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 come accennato al punto precedente.