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Sanzioni decreto 231. e' determinante il momento della consumazione del reato


Ai sensi del principio di legalità di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 231/2001, l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla detta normativa è subordinata ad una previsione legislativa espressa, sia in ordine all'illecito sia in relazione al tipo di sanzione, che deve essere entrata in vigore prima della commissione del fatto.

In particolare, occorre fare riferimento al momento consumativo del reato ai fini dell'applicazione delle dette sanzioni “nel senso che in base al citato articolo 2 l'intera disciplina sanzionatoria del decreto non trova applicazione in relazione a "fatti" commessi prima della sua entrata in vigore”.

Alla luce di tali assunti la Corte di cassazione, con sentenza n. 14564 depositata lo scorso 12 aprile 2011, ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Genova nei confronti di una società i cui amministratori erano stati accusati di corruzione in atti giudiziari. Anche se il profitto era stato parzialmente conseguito in una data anteriore all'entrata in vigore del decreto 231, ed in parte dopo il 2001, i giudici di legittimità hanno ritenuto rilevante il momento della consumazione del reato e, quindi, il momento in cui le utilità erano state interamente percepite.

“Quando alla promessa corruttiva faccia seguito la dazione/ricezione dell'utilità” – si legge nel testo della decisione - “è solo tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione”

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