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Ok ad azione risarcitoria autonoma rispetto all'azione di annullamento dell'atto amministrativo

L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3 del 23 marzo 2011, si è pronunciata sulla questione relativa ai rapporti tra domanda di annullamento e domanda di risarcimento con riguardo ad una fattispecie nella quale era stato chiesto il ristoro dei danni cagionati da un provvedimento amministrativo di sospensione dalle gare non impugnato nel termine decadenziale.

Secondo il collegio amministrativo, in particolare, la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da lesione di interessi legittimi e di altri diritti patrimoniali consequenziali può essere legittimamente introdotta in via autonoma rispetto al rimedio impugnatorio. Il reticolo delle norme processuali amministrative – si legge nel testo della decisione - consacrerebbe, in termini netti, “la reciproca autonomia processuale tra i diversi sistemi di tutela, con l'affrancazione del modello risarcitorio dalla logica della necessaria "ancillarità" e “sussidiarietà” rispetto al paradigma caducatorio”.

Tuttavia – continua il Consiglio - “il codice, pur negando la sussistenza di una pregiudizialità di rito, ha mostrato di apprezzare, sul versante sostanziale, la rilevanza eziologica dell'omessa impugnazione come fatto valutabile al fine di escludere la risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di tempestiva reazione processuale nei confronti del provvedimento potenzialmente dannoso”.

L'omessa impugnazione deve dunque essere concretamente apprezzato dal giudice nel quadro del comportamento complessivo delle parti, per escludere il risarcimento dei danni evitabili per effetto del ricorso per l'annullamento.


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