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Condanna per diffamazione anche con l'utilizzo di nickname anonimo

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8824 del 7 marzo 2011, ha confermato la condanna per diffamazione impartita dai giudici di merito nei confronti di un uomo che, in un forum online, aveva offeso ed ingiuriato il suo avversario politico.

Anche se l'uomo aveva utilizzato ed utilizzava un nickname anonimo, lo stesso è stato rintracciato dalla Polizia postale per mezzo dell'indirizzo IP, il numero di identificazione, cioè, che viene assegnato sulla rete internet mondiale e che – sottolineano i giudici di legittimità - appartiene “in via esclusiva a un determinato computer connesso”.

Secondo la Corte, non era possibile pensare che, nella specie, si fosse concretizzata un'intrusione su internet da parte di un terzo che avesse utilizzato il nickname dell'imputato; e ciò in quanto troppi erano i dettagli che l'eventuale terzo avrebbe dovuto conoscere sulla vittima.


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