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Ok al sequestro probatorio sul materiale per “craccare” la consolle


Con sentenza n. 8791 del 7 marzo 2011, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva revocato il sequestro probatorio emesso nei confronti del materiale usato da un venditore di videogiochi per “craccare” le consolle e quindi aggirare i meccanismi di protezione apposti dalla casa costruttrice.

I giudici del riesame avevano ritenuto insussistente il fumus boni juris del reato sul presupposto dell'impossibilità di qualificare come opera o materiale protetto dalla normativa sul diritto d'autore l'hardware delle consolle sul quale sono apposte le misure di protezione.

Diversa la posizione della Corte di legittimità, secondo cui è, comunque, “innegabile” che l'introduzione di sistemi che superano l'ostacolo al dialogo fra consolle e software non originale “ottengono il risultato oggettivo di aggirare i meccanismi di protezione apposti sull'opera protetta”.

Inoltre – continua la Corte - occorre ritenere che rientrino nell'ambito della previsione penale, indistintamente tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile l'elusione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater. Ed infatti, la Legge 633/1941 punisce “se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure”.

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