Edifici produttivi, i
Il permesso di costruire per la costruzione di un impianto di distribuzione di carburante, con relativa area di servizio annessa, spetta al Suap, Sportello Unico per le attività produttive, e non al Comune.
È arrivato a questa conclusione il Tar della Campania con la sentenza 225/2014 . Il Tribunale Amministrativo si è pronunciato sul ricorso presentato contro il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di una stazione di servizio.
Il Tar ha spiegato in primo luogo che il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività è di competenza del Suap. Di conseguenza, sono illegittimi i titoli abilitativi rilasciati senza accertarsi dell’esistenza di queste autorizzazioni.
D’altra parte, il Tar ha fatto notare che in base al Dpr 447/1998 , competono al Suap pronunciarsi sulla localizzazione, la realizzazione, la ristrutturazione e gli ampliamenti degli impianti produttivi, nonché sulla realizzazione delle opere interne ai fabbricati ad uso di impresa.
Visto che nel caso preso in esame il rilascio del titolo annonario e di quello edilizio non possono seguire due procedimenti disgiunti, il Tribunale Amministrativo della Campania ha annullato il permesso di costruire rilasciato dal Comune.