Rinnovabili nei nuovi
Posticipato di un anno l’obbligo di dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di impianti di produzione di energia che ne producano almeno il 35% da fonti rinnovabili.
Si tratta di un obbligo previsto dal Decreto Rinnovabili ( Dlgs 28/2011 ) il cui articolo 11 impone che i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbano prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, pena il diniego del titolo edilizio .
Le percentuali di rinnovabili da impiegare sono state scaglionate nel tempo:
a) il 20% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% se il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Il disegno di legge di conversione del DL Milleproroghe , approvato dal Senato, interviene sul Decreto Rinnovabili allungando di un anno il primo scaglione: fino alla fine di quest’anno, quindi, l’obbligo resta al 20% di energia da fonti rinnovabili.
Il Decreto Rinnovabili prevede, inoltre, valori crescenti per la potenza elettrica degli impianti da fonti rinnovabili da installare sopra o all’interno dell’edificio:
a) K = 80, quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65 , quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
K è un coefficiente (m2/kW) per calcolare la potenza elettrica, misurata in kW, secondo la seguente formula: P= 1/K x S , dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2.
Anche in questo caso, l’obbligo di K = 65 slitta al 1° gennaio 2015 e, fino al 31 dicembre 2014, è obbligatorio K = 80.