Procedura negoziata, c
Quando si indice una procedura negoziata, oltre alle necessarie indagini merceologiche per invitare le imprese a presentare le offerte, è necessaria una valutazione sui reali motivi di urgenza, che non devono essere evinti solo dalle delibere dell’ente che intende affidare i lavori.
È arrivato a questa conclusione il Tar Lombardia , che con la sentenza 1047/2013 ha affermato che i motivi di urgenza, che spingono ad optare per la procedura negoziata, non devono entrare in contrasto con la programmazione.
L’urgenza non si può infatti desumere solo dalla delibera con cui l’ente, invece che bandire la gara, sceglie di invitare le imprese a presentare le offerte, ma deve essere in linea agli obiettivi della programmazione triennale.
Nel caso preso in esame dal Tar, il Comune aveva indetto la procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori di rifacimento di un campo sportivo. Dagli inviti era stata esclusa un’impresa, che ha poi presentato ricorso.
Il Tar ha bocciato le scelte dei Comuni da due punti di vista. In primo luogo ha affermato che la Stazione Appaltante non ha una discrezionalità illimitata nella scelta delle imprese da invitare. I criteri della scelta devono tenere presenti i requisiti e le caratteristiche di qualificazione economica, finanziaria e tecnico organizzativa. Nel caso in cui la Stazione Appaltante non voglia pubblicare un elenco di imprese, dal quale attingere a rotazione, deve comunque rendere noti i criteri di scelta.
In secondo luogo il Tar ha affermato che i lavori in questione erano contenuti nel piano triennale delle opere per il 2013, mentre dalla delibera del Comune si evinceva una situazione di urgenza determinata da un imminente torneo internazionale.