Isolamento poliuretano
Lavori di isolamento con poliuretano a spruzzo rientrano nelle detrazioni fiscali da 50% a 65%.
La detrazione fiscale può arrivare al 65% per gli interventi di risparmio/efficienza energetica , come il cambio delle caldaie , le operazione di isolamento termico , l’installazione di pannelli solari .
Legge di stabilità 2014- comma 139
Con la Legge di stabilità finalmente sono ufficiali le proroghe tanto attese per le detrazioni fiscali del 65% e 50%. La Legge proroga senza sostanziali differenze il provvedimento già in atto negli ultimi anni, mantenendo la quota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica fino a giugno 2014 e fino a dicembre 2014 per gli interventi in parti condominiali. La percentuale poi si abbassa al 50% nel 2015 per poi finire al 36 % nel 2016.
Comma 139.
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»;
b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti
comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte
le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;
d) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese
documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione
dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare. La detrazione e' pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unita' immobiliare» sono sostituite dalle
seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;