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Leggi e Norme
1. Obblighi imposti dal nuovo D.M. 37/08 (ex 46/90)
Viene prescritto che il Committente affidi i lavori esclusivamente ad imprese abilitate, la violazione è sanzionata, e può precludere risarcimenti assicurativi e collegamento alle Forze dell’Ordine , pertanto prima di sottoscrivere un contratto di acquisto, il Cliente deve esaminare il Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’Azienda installatrice per verificare che la stessa sia abilitata a realizzare gli impianti di cui alle abilitazioni lettere “A” e “B” e “G”.
Il Legislatore prescrive che la Camera di Commercio ed Artigianato rilasci all’installatore l’abilitazione, indicando l’attività impiantistica per la quale il soggetto risulta autorizzato. Relativamente agli impianti elettronici (antintrusione-videosorveglianza-controllo accessi-ecc.) occorre avere l’abilitazione alla LETTERA B IMPIANTI ELETTRONICI, relativamente agli impianti antincendio occorre avere l’abilitazione alla LETTERA G. Pertanto gli installatori abilitati per la sola LETTERA A. (impianti elettrici) non sono autorizzati a realizzare impianti antintrusione-videosorveglianza-controllo accessi e antincendio, né a rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità.
2. Installazione degli impianti
Le imprese installatrici abilitate, sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte e certificati. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche UNI e CEI, si considerano costruiti a regola d’arte. Quindi per rispettare le leggi vigenti la soluzione più semplice è quella di realizzare gli impianti seguendo le indicazioni fornite dalle norme CEI e UNI, in alternativa l’installatore deve dichiarare quale norma applica.
3. Dimensionamento impianti Antintrusione e Rilevazione fumo
Per realizzare impianti ANTINTRUSIONE e impianti di RILEVAZIONE FUMO a regola d’arte, non risulta sufficiente utilizzare apparecchiature certificate, ma occorre anche dimensionare il numero ed il tipo di apparecchiature in funzione dell’ambiente e del livello di sicurezza richiesto. Attualmente gli impianti antintrusione possono essere dimensionati in ottemperanza della norma CEI 79-3 e gli impianti di rilevazione fumo in ottemperanza della norma UNI 9795, quantunque gli impianti non fossero correttamente dimensionati rispetto alle norme sopra citate, NON POTRANNO essere considerati “impianto antintrusione”, e “impianto rilevazione fumo ” per cui il Committente deve essere stato in modo esaustivo informato e deve essere pienamente consapevole dei limiti e dei relativi rischi e NON POTRANNO essere collegati alle Forze dell’Ordine e possono essere preclusi eventuali risarcimenti assicurativi.
4. Progetto Impianto
Come previsto nel DM 37/08 si evidenzia che risulta OBBLIGATORIO , fare redigere un progetto da un Professionista Abilitato per installazioni nuove, modifiche, ampliamenti relativi a :
- impianti per utenze domestiche aventi potenza impegnata superiore a 6 KWh o per utenze domestiche di superficie superiore a 400 mq;
- impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze hanno potenza impegnata superiore a 6 kWh o qualora la superficie superi i 200 mq;
- impianti antincendio inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
5. Controllo iniziale e manutenzione impianti antincendio UNI 11224
Da marzo 2007 è entrata in vigore la nuova NORMA UNI 11224 , che regola le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico dei sistemi di rilevazione e segnalazione incendio. Tra le altre cose la norma stravolge il metodo di controllo e ne prescrive, una verifica accurata di ogni elemento del sistema e delle relative interconnessioni. Risulta pertanto importante per il Committente accertarsi che il manutentore attui e certifichi quanto previsto
6. Videosorveglianza in ambiente di lavoro
L'installazione di un impianto TVCC sui luoghi di lavoro è soggetta alla L. 300/70, o Statuto dei lavoratori, che all'art. 4 prevede che le aziende fino a 15 dipendenti (in assenza di RSU) per installare un impianto di videosorveglianza, con registrazione e non, debbano richiedere l' autorizzazione preventiva all'Ispettorato del lavoro e non è valido, in sostituzione, alcun accordo con i dipendenti.
L'istanza di autorizzazione viene fatta dal committente per l'impianto TVCC, preventivamente alla sua installazione.
Numero R.E.A.: 148922
Tipo Impresa: Ditta individuale