Chi siamo
PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’
Inqas Srl, con sede legale ed operativa in Lissone (MB), è stata autorizzata in data 22/12/2002 dall’allora Ministero delle Attività Produttive quale Organismo d’Ispezione di tipo A, per le verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti:
• Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
• Impianti di messa a terra d’impianti alimentati con tensione fino a 1000 V
• Impianti di messa a terra d’impianti alimentati con tensione oltre 1000 V
• Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione
Area Tecnica
La rete tecnica è costituita dai verificatori operativi su tutto il territorio Nazionale e singolarmente approvati dall’Ispettorato Tecnico del Ministero, che controlla l’attività della Società. Essi, prima di essere sottoposti ad approvazione del Ministero, seguono appositi corsi di formazione di impiantistica elettrica sottoposti ad approvazione ministeriale.
Tale percorso formativo ha una durata stimata in circa 400 ore tra teoria, svolta in parte in autoformazione e in parte in aula e pratica, con un adeguato numero di affiancamenti.
La particolare attenzione alla formazione dei verificatori, oltre a essere richiesta specificatamente dalla norma di riferimento UNI CEI EN ISO IEC 17020 che disciplina l'attività di ispezione della Società, risulta strategica per la Direzione Aziendale.
I tecnici infatti devono garantire elevati livelli di professionalità e formazione ed una volta abilitati dal Ministero, operano in relativa autonomia sul loro territorio. Quando viene assegnata loro una commessa, la pianificano insieme con il cliente e la eseguono effettuandole visite con le relative misure strumentali.
Area Commerciale
La rete commerciale è costituita da un ufficio centrale, nella sede operativa della società, in cui vengono svolte le operazioni di coordinamento, attività di telemarketing, mailing ecc. Il settore commerciale, svolge un’azione di informazione nei confronti dei Datori di Lavoro sulla legislazione vigente e sugli adempimenti dettati dal DPR 462/01. A tale scopo Inqas Srl, svolge corsi periodici di formazione e di aggiornamento per consentire un’adeguata preparazione e un mantenimento dei propri standard qualitativi ad alti livelli.
TECNOLOGIA ED INVESTIMENTI
I punti cardine della struttura sono essenzialmente i seguenti:
1. Formazione del personale . Soprattutto per quanto concerne i tecnici verificatori che eseguono materialmente le ispezioni. Una volta esperti e abilitati i verificatori sono continuamente aggiornati sia sulle evoluzioni normative sia sulle variazioni tecniche e periodicamente si effettuano anche attività di controllo sul mantenimento dei requisiti formativi e di aggiornamento.
2. Elevata automatizzazione nella gestione delle commesse . La Società ha promosso un cospicuo investimento in risorse informatiche sviluppate appositamente per l’attività, che consente una gestione ottimale delle attività commerciali, tecniche ed amministrative.
3. Utilizzo di strumentazione di prova estremamente moderna . Consente di ottimizzare al massimo i tempi delle ispezioni mantenendo massima l’attendibilità dei risultati delle misure.
La società dispone di strumenti di ultima generazione che facilitano la parte delle verifiche che riguarda le prove strumentali, minimizzando anche la probabilità di errore umano (In abbinamento con le check-listinterne). La società dispone anche di mezzi attrezzati per effettuare misure di resistenza di terra e di tensioni di passo e contatto su impianti alimentati in alta tensione, anche eventualmente utilizzando linee AT fuori tensione per la realizzazione del dispersore ausiliario.
PRINCIPALI REFERENZE
Di seguito alcune tra le aziende che hanno già scelto Inqas Srl:
FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO)
DOMPE’ FARMACEUTICI S.P.A.
OLON S.P.A.
TACCHI GIACOMO & FIGLI S.P.A.
ALFA MACERI S.P.A.
CASEIFICIO SALERNITANO S.P.A
BONO ENERGIA S.P.A.
INDUSTRIE C.B.I. S.P.A.
INDUSTRIE MAIMERI S.P.A
SPECIAL IND S.P.A.
CITIZEN WATCH S.P.A.
CONVEYORS NORD S.P.A.
ANGELO CREMONA S.P.A.
MECONDOR S.P.A.
CANALI S.P.A.
DROPSA S.P.A.
TRELLEBORG WHEEL SYSTEM ITALIA S.P.A.
SIR INDUSTRIALE S.P.A.
EUROPRESSVIT S.P.A.
AMPLA S.R.L.
CANTARELLA E MOLTENI S.R.L.
ITALPROTEC INDUSTRIES S.R.L.
IMV PRESSE S.R.L.
SCOB S.R.L.
CARCO S.R.L.
OFFICINA MECCANICA RIVOLTANA S.R.L.
DISTILLERIE FRATELLI BRANCA S.R.L.
MIT. SAFETRANS S.R.L.
BRIVAPLAST S.R.L.
RSA SACCARDO
RSA HELIOPOLIS
RSA FAMAGOSTA
RSA SAN GIOVANNI
RSA SAN CLEMENTE
RSA SANTA GIULIA
RSA GIOVANNI PAOLO SECONDO
RSA SAN GIORGIO
RSA SANT’ANDREA
BCC CARATE BRIANZA
COMUNE DI TRIBIANO
COMUNE DI VIMERCATE
CAM MONZA
APPENDICE – IL DPR 462/01
GENERALITÀ
Il 23 Gennaio 2002 è entrato in vigore il DPR 22 ottobre 2001, n. 462, che regolamenta il “Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
Il regolamento, che ha l’obiettivo della semplificazione del procedimento amministrativo, ha apportato rilevanti modifiche alla precedente normativa, attraverso l'abrogazione degli artt. 40 e 328 del DPR 547/55, degli art. 2, 3 e 4 del D.M. 12/9/59 e dei relativi modelli A, B e C.
Il D.P.R. è entrato in vigore il 23/01/02 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 6 del 8 Gennaio 2002 accompagnato successivamente dalla Direttiva del Ministero delle attività produttive del 11 Marzo 2002, recante: Procedure per l’individuazione, ai sensi degli articoli 4,6 e7 del DPR n° 462, degli organismi di ispezione di tipo “A”.
IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICHE
Impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono tenuti a rispettare il DPR 462, tutti i Datori di Lavoro che hanno almeno un dipendente nella propria azienda. E’ obbligo del Datore di Lavoro:
1) Effettuare regolari manutenzioni degli impianti
2) Far sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, con la seguente frequenza:
Ogni due anni per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Aziende soggette a CPI), nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
Ogni cinque anni per tutti gli altri casi
A tal proposito si forniscono le seguenti indicazioni:
• Per impianti "In cantieri" devono intendersi gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri temporanei o mobili quali definiti dall’art. 2, comma1, lettera a) del DPR 494/96 e successive modifiche e integrazioni
• Per impianti "In locali adibiti ad uso medico” devono intendersi gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (Inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari e comunque quelli definiti dalla norma CEI 64-8/7, V2
• Per impianti “Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio” devono intendersi, in accordo con la norma CEI 64-8/7, gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati “In ambienti che presentano, in caso di incendio, un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari”
In ogni caso l’individuazione di tali ambienti rientra tra le specifiche responsabilità del Datore di Lavoro, che vi dovrà provvedere in fase di valutazione dei rischi presenti nelle attività aziendali. In linea di massima gli ambienti considerati “a maggior rischio in caso d’incendio” sono quelli in cui vi sono strutture portanti in legno o quelli in cui vi sono attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco.
I SOGGETTI VERIFICATORI
I soggetti che possono effettuare le verifiche degli impianti sono:
• Organismi di ispezione appositamente individuati dal Ministero delle Attività Produttive (Ora Ministero dello Sviluppo Economico)
• ASL o ARPA competenti per territorio
Gli Organismi di ispezione vengono autorizzati direttamente dal Ministero previo esame dei requisiti posseduti, in ossequio a un’apposita direttiva emanata dallo stesso Ministero.
Pochissimi tra gli Organismi autorizzati a oggi, (Tra cui Inqas Srl) hanno copertura nazionale.
Questo costituisce un grande vantaggio per aziende aventi diverse sedi sparse per l’Italia, che ora possono avere un solo interlocutore.
SANZIONI
Il DPR non prevede sanzioni specifiche in caso di inottemperanza agli obblighi previsti. Il comma 2 dell’articolo 9 precisa, però, che “i riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento”. Pertanto, le sanzioni previste dal DPR 547/55 per la violazione degli artt. 40 e 328 sono applicabili in caso di inosservanza agli obblighi previsti dal DPR. Per le modalità applicative valgono, conseguentemente, le procedure previste dal D. Lgs. 758/94. In sostanza da 500.000 a 2 milioni di vecchie lire, e fino a 2 mesi di reclusione.
Considerato che l’obbligo di far sottoporre a verifica periodica gli impianti è a carico del Datore di Lavoro, la mancata effettuazione di queste verifiche è una inosservanza da contestare in sede di attività di vigilanza al Datore di Lavoro.
In alternativa sono comminabili anche sanzioni (Sempre di carattere penale) per mancato adempimento ai criteri generali di manutenzione delle “attrezzature” di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
In ogni caso tali sanzioni (Anche se oblabili versando la metà della somma massima), essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (Per es.tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).
Si ricorda inoltre che la mancata verifica biennale delle installazioni elettriche nei luoghi pericolosi costituisce anche violazione dell'art. 336 del DPR 547/55.
RECENTI INASPRIMENTI SANZIONATORI
La Legge 123/07 entrata in vigore il 25/08/07 ha introdotto diverse novità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra le novità c'è un inasprimento delle sanzioni. Ad esempio oggi in caso un infortunio elettrico che provochi lesioni superiori a 40 giorni o morte la sanzione e' da € 258.000 a € 1.549.000.
Il Decreto 24 Ottobre 2007 inoltre, afferma che il DURC oggi è necessario anche per avere diritto a ogni forma di aiuto da parte dello Stato incluso il beneficio di minori contributi per apprendisti ecc. Tale Decreto afferma inoltre che il DURC può essere sospeso se viene accertata una violazione a norme di prevenzione infortuni. Per la mancata verifica periodica la sospensione del DURC è prevista per 12 mesi.
PROCEDURE
Per la messa in esercizio è sufficiente il rilascio della dichiarazione di conformità al DPR 37/08 (Ex Legge 46/90) da parte dell’installatore, entro 30 gg. dalla messa in esercizio il Datore di Lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o ARPA territorialmente competenti, nei comuni ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione è presentata a tale sportello. L’ISPESL effettua a campione la prima verifica, sulla conformità ed invia le risultanze all’ASL o ARPA.
VERIFICHE PERIODICHE
Il Datore di Lavoro è tenuto a far eseguireogni 5 anni o 2 anni, la verifica dell’impianto è può rivolgersi agli Organismi abilitati dal Ministero o, in alternativa, alla ASL o ARPA.
Il soggetto che svolge la verifica periodica rilascia il relativo verbale al Datore di Lavoro che deve esibirlo a richiesta, degli Organi di Vigilanza.
IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Per la messa in esercizio è sufficiente la dichiarazione di conformità dell’installatore, entro trenta giorni, il Datore di Lavoro invia la dichiarazione ad ASL o ARPA, competenti per territorio.
L’ASL o ARPA effettua la prima verifica sulla conformità e l'omologazione dell'impiantosu tutti gli impianti denunciati.
VERIFICHE STRAORDINARIE
Le verifiche straordinarie previste dall’art. 7 del DPR 462/01 possono essere richieste agli Organismi di Ispezione autorizzati o in alternativa, alle ASL/ARPA, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. Tali verifiche sono effettuate nei casi di:
- Esito negativo della verifica periodica
- Modifica sostanziale dell’impianto
- Richiesta del Datore di Lavoro
RIEPILOGO: COSA DEVE FARE IN PRATICA IL DATORE DI LAVORO
1) E' obbligato ad effettuare una regolare manutenzione degli impianti
2) E' obbligato a inviare la dichiarazione di conformità e a far eseguire le verifiche periodiche secondo le
modalità di seguito indicate:
Tipo di impianto
Dichiarazione di conformità
Tempi per far eseguire la verifica periodica
Nuovi impianti (Installati dopo il 23/01/2002)
Impianti mai denunciati Inviare dichiarazione di conformità a ISPESL e ASL/ARPA (*) (Oppure al SUAP) entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto soggetto al DPR 462/01
Impianti privi di dichiarazione di conformità perché messi in esercizio prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90 Se gli impianti non sono mai stati denunciati, si consiglia di inviare autocertificazione sulla corretta installazione e manutenzione degli stessi (Rif. DPR 18 aprile 1994 n.392 – art. 6) Ancora meglio sarebbe inviare la “Dichiarazione di Rispondenza” descritta dal DPR 37/08 Art.7.
Impianti già denunciati all’ISPESL e mai omologati Far eseguire la verifica periodica entro cinque/due anni dalla data della messa in esercizio dell'impianto soggetto al DPR 462/01
Impianti già sottoposti ad omologazione e/o a verifica Far eseguire la verifica periodica entro cinque/due anni dalla data dell'omologazione o dell'ultima verifica.
NOTE(*) L'omologazione per i soli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione è di competenza esclusiva di ASL-ARPA, che vi provvede dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità. In tal caso la dichiarazione di conformità sarà inviata solo all'ASL-ARPA e non anche all'ISPESL. Per tutti gli altri impianti l'omologazione è costituita dalla dichiarazione di conformità.
Numero di iscrizione nel registro delle imprese: MB-1654037
Numero R.E.A.: 1654037
Capitale Sociale: € 25000
Numero dipendenti: Microimpresa (meno di 10 dipendenti)
Fatturato: dai 100.000 ai 250.000 di euro
Parole chiave:
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