ESTINZIONE ANTICIPATA
E' la facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine previsto dal contratto. In tale caso al debitore vengono richiesti il versamento del capitale residuo e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è dell'1% del capitale residuo). Tutti i contratti di mutuo, sottoscritti fino al 2 febbraio 2007, per l’acquisto e la ristrutturazione della casa, prevedono l’obbligo per il mutuatario di pagare un compenso alla banca mutuante nel caso decidesse di estinguere anticipatamente il finanziamento. Il decreto 7/07 ha previsto la cancellazione della penale di estinzione anticipata per tutti i mutui prima casa sottoscritti dopo il 2 febbraio 2007. Con la legge 40/07, e’ stato previsto che non possano essere applicate penali neanche agli altri mutui siglati dopo il 3 aprile 2007. Il 2 maggio 2007 e’ stato siglato un accordo tra Associazioni dei Consumatori e ABI. Come richiedere l’estinzione anticipata del mutuo usufruendo delle condizioni previste nell’accordo: l’accordo interessa chiunque abbia un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa, o per l’acquisto o ristrutturazione di un immobile adibito ad abitazione e vuole estinguere il mutuo prima della scadenza naturale prevista dal contratto. Chi ha intenzione di estinguere anticipatamente il proprio mutuo non deve far altro che chiedere alla propria banca l’estinzione anticipata compilando e depositando l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Le banche non potranno rifiutare l’estinzione alle condizioni previste dall’accordo consumatori/abi e la restituzione di quanto pagato in piu’.