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Comunicati Stampa
Obblido della certificazione energetica nelle compravendite
L’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per tutti gli edifici, lo dichiara il DM 26 giugno 2009 e lo comunica l’Ascom che ricorda agli associati che tale attestato vale per gli edifici o porzioni di edifici o singole unità immobiliari trasferiti a titolo oneroso, sia che si tratti di nuove costruzioni che di edifici preesistenti.Il documento è emesso a seguito di verifica delle prestazioni energetiche dell’immobile, ha validità 10 anni e fornisce una valutazione oggettiva dei consumi energetici senza peraltro implicare alcun obbligo di intervento. Anche se redatto per un affitto potrà essere utilizzato entro 10 anni anche per una compravendita.
Gli immobili vengono così classificati mediante indicatori di consumo – da A a G – in modo analogo a quanto avviene per gli elettrodomestici: più l’unità immobiliare in oggetto è vicina alla classe A minori saranno i consumi energetici invernali, più è vicino alla classe G maggiori saranno i consumi.
La certificazione riguarda differenti tipologie di immobili, da quelli ad uso commerciale a quelli ad uso abitativo, dai capannoni agli edifici adibiti ad attività sportiva, uffici, alberghi, palestre, ecc.