Comunicati Stampa
Normativa ce 842/2006
Il DPR, in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 303/2008, stabilisce , i “requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra”.
Approvato definitivamente, dal Consiglio dei Ministri del 16 dicembre, il Decreto Presidenziale con le modalità di attuazione del Regolamento CE 842/2006 . I settori coinvolti saranno quelli della refrigerazione, del condizionamento d’aria, delle pompe di calore mobili e dei sistemi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra. Il DPR prevede l'istituzione di un Registro la cui gestione verrà affidata alle Camere di Commercio al quale si dovranno iscrivere, entro 60 giorni dalla sua costituzione, le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed antincendio che contengono almeno 3 Kg. (o 6Kg. se ermeticamente sigillati) di gas fluorurati ad effetto serra. Le persone dovranno essere in possesso di un certificato che sarà rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame (teorico e pratico) sulle competenze previste dall'allegato del Regolamento CE 303/2008 e 304/2008. La certificazione durerà 10 anni e sarà rinnovata dall'organismo di certificazione su domanda dell'interessato.
A loro volta le imprese verranno certificate se impiegheranno personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e dimostreranno che il personale ha a disposizione strumenti e procedure necessarie per svolgere l’attività. Le imprese dovranno poi comunicare all’organismo di certificazione ed alla Camera di Commercio ogni variazione in relazione al personale certificato ed al volume di attività.