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Mediazione obbligatoria: interrogazione e risposta del ministro cancellieri

FORMISANO — Al Ministro della Giustizia


Per sapere – premesso che:


il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attuativo dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rendeva operative le disposizioni sulla mediazione civile obbligatoria;


con sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2012 il sopra citato decreto legislativo veniva dichiarato incostituzionale per eccesso di delega;


la pronuncia della Corte costituzionale assorbiva tutta una serie di ricorsi relativi all'obbligatorietà, onerosità, assenza di garanzie circa la preparazione dei mediatori, che, quindi, non venivano discussi ma venivano nemmeno dichiarati infondati;


il Governo con il cosiddetto «decreto del fare», il 15 giugno 2013 ha ripristinato la mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, allo scopo, a suo dire, di diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata, come richiesto anche dall'Unione europea;


secondo il Governo questa procedura , assieme ad altri interventi sulla giustizia civile, dovrebbe portare alla riduzione dei tempi e del numero dei processi, che nei prossimi cinque anni dovrebbero essere un milione in meno;


si può, però, notare che la mediazione come viene concepita in Italia è una sorta di unicum europeo e che la stessa Unione europea non ha mancato di esprimere critiche alla sua estensione a quasi tutto il contenzioso civile;


appare preoccupante il fatto che la mediazione nuovamente introdotta dal Governo sia «condizione di procedibilità», negando al cittadino il diritto di ricorrere senza lungaggini ulteriori al proprio giudice naturale;


il Consiglio nazionale forense , e molte altre importanti associazioni di avvocati, hanno lamentato la mancanza di consultazione da parte del Governo precedente alla reintroduzione della mediazione obbligatoria;


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