Comunicati Stampa
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18 d.lgs. 81/08)
Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenza ad essi conferite, devono:a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorvegliansa sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizione degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositeivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente. e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. f) richiederel'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. g) inviare alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto. etc....