Comunicati Stampa
Assumiamo incarico di componente dell'organismo di vigilanza come soggetti esterni dotati di specifiche conoscenze
Organismo di Vigilanza? Per quanto attiene alle aziende di piccole dimensioni , al fine di non gravare eccessivamente in termini economici sulle medesime, il legislatore consente di affidare i compiti demandati all’organismo di vigilanza direttamente all'amministratore della società o al socio responsabile della stessa , preoccupandosi in tal modo di non gravare sulla piccola impresa obbligandola a sopportare costi sicuramente eccessivi e non commisurati all’obiettivo della legge. E' però del tutto evidente, che da un punto di vista pratica, la capacità di vigilanza risulta notevolmente attenuata, anche per un evidente conflitto di interesse. Il corretto ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati dalla Legge all'organismo di vigilanza (ODV) sono presupposti indispensabili e assolutamente inderogabili per l'esonero dalla responsabilità , sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” sia che sia stato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione. Questo è il senso dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 il quale prevede che l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica , che ragionevolmente può essere attuata solo da parte dell'organismo a ciò appositamente dedicato.
I principali requisiti che l'organismo di Vigilanza 231 deve possedere sono l’ autonomia ed indipendenza , onorabilità e professionalità.
Maurizio Billi è il referente in Modi Srl Consulenza Formazione per i modelli di organizzazione e gestione D.lgs 231/2001 e assume anche il ruolo di ODV Organismo di Vigilanza. Contattando la segreteria organizzativa al numero verde 800300333 ci si può iscrivere al seminario del 21/03/16 Dgr 2120.