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Comunicati Stampa

Le spese per il biologo nutrizionista sono detraibili

Tratto da


CIRCOLARE N. 11/E AGENZIA DELLE ENTRATE
Roma, 21 maggio 204

//www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2014/Maggio+2014/Circolare+n11E+del+21+maggio+2014/circ+11e+del+21+maggio+2014x.pdf


2.2 Detraibilità spese per biologo nutrizionista


D. Si chiede se siano detraibili come spese mediche gli importi pagati per le


prestazioni rese dal biologo nutrizionista.


R. Considerato che il biologo non è un medico, né rientra fra le figure


professionali sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, fra cui è


ricompresa la figura del dietista, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il


Ministero della Salute sulla natura delle prestazioni rese da detta figura


professionale.


Al riguardo, il Ministero ha fatto presente che, con pareri del Consiglio Superiore


di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico,


biologo e dietista, è stato chiarito che mentre il medico-chirurgo può prescrivere


diete a soggetti sani e a soggetti malati, il biologo può autonomamente elaborare


e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il


benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche


effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati. Il Ministero sottolinea che in


detti pareri è evidenziato che, pur essendo il medico il solo professionista ad


avere il titolo per l’effettuazione di diagnosi finalizzate all’elaborazione di diete,


la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario


del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela


della salute.


In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, si ritiene che


le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete 12


alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili ai sensi dell’art. 15,


comma 1, lett. c), del TUIR. Ai fini della detrazione, dal documento di


certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la


specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa,


mentre non è necessaria la prescrizione medica, analogamente a quanto


specificato con la circolare n. 19/E del 2012, par. 2.2.


Al riguardo, si precisa che la non necessità della prescrizione medica va


correttamente vista nell’ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali per


i contribuenti, e non implica, né sul piano normativo, né sul piano del concreto


esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di


attività sanitarie in difformità dalle disposizioni legislative e regolamentari che le


disciplinano.