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Le spese per il biologo nutrizionista sono detraibili
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2.2 Detraibilità spese per biologo nutrizionista
D. Si chiede se siano detraibili come spese mediche gli importi pagati per le
prestazioni rese dal biologo nutrizionista.
R. Considerato che il biologo non è un medico, né rientra fra le figure
professionali sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, fra cui è
ricompresa la figura del dietista, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il
Ministero della Salute sulla natura delle prestazioni rese da detta figura
professionale.
Al riguardo, il Ministero ha fatto presente che, con pareri del Consiglio Superiore
di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico,
biologo e dietista, è stato chiarito che mentre il medico-chirurgo può prescrivere
diete a soggetti sani e a soggetti malati, il biologo può autonomamente elaborare
e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il
benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche
effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati. Il Ministero sottolinea che in
detti pareri è evidenziato che, pur essendo il medico il solo professionista ad
avere il titolo per l’effettuazione di diagnosi finalizzate all’elaborazione di diete,
la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela
della salute.
In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, si ritiene che
le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete 12
alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili ai sensi dell’art. 15,
comma 1, lett. c), del TUIR. Ai fini della detrazione, dal documento di
certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la
specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa,
mentre non è necessaria la prescrizione medica, analogamente a quanto
specificato con la circolare n. 19/E del 2012, par. 2.2.
Al riguardo, si precisa che la non necessità della prescrizione medica va
correttamente vista nell’ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali per
i contribuenti, e non implica, né sul piano normativo, né sul piano del concreto
esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di
attività sanitarie in difformità dalle disposizioni legislative e regolamentari che le
disciplinano.