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Comunicati Stampa
Collocazione cassette postali
Art. 45.
Cassette
Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette
accessibili al portalettere.
Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze
del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari.
Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.
Art. 46.
Ubicazione
Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in
luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.