Comunicati Stampa
La riforma forense tra efficacia applicativa e priorita' governative
Sarà una delle priorità del Guardasigilli Severino quella di attendere seriamente alla Riforma degli Ordini Professionali, priorità che riguarda, in ultima analisi, proprio l'Ordine Forense, che si pregia di avere tra i propri iscritti proprio il Ministro.
Tuttavia, a ben vedere, la Riforma presenta, ictu ocul i, alcune norme di non immediata applicabilità.Il tutto, se unito alla nuova mappatura della geografia giudiziaria,bel lungi dall'essere definitia e definitiva(un caso per tutti il Tribunale di Cassino), contribuisce ad aumentare, se possibile, i margini di certezza di una delle Professioni più interessata da Riforme e Riformismi negli ultimi tempi.
DPR recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”
08/08/2012 - L’Ufficio studi del CNF rileva che le novità più significative non sono di immediata applicazione
E' in fase di registrazione alla Corte dei conti e verrà pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale il DPR recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
L’Ufficio studi del CNF rileva che le novità più significative non sono di immediata applicazione:
- l’ obbligo di assicurazione “acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore” del decreto (art. 5);
- il nuovo procedimento disciplinare , basato su consigli di disciplina nominati dal Presidente del Tribunale in una rosa indicata dai Consigli dell’ordine, sarà operativo solo con l’insediamento dei nuovi organi, che difficilmente potrà avvenire prima di alcuni mesi, considerato che i criteri per la nomina dei componenti l’organo disciplinare sono demandati ad un regolamento da adottarsi da ciascun Consiglio nazionale, con il parere “vincolante” del Ministro della giustizia, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Largamente anticipate dal decreto legge cresci italia (DL 1/2012) le novità in tema di tirocinio , ridotto a 18 mesi.
L’Ufficio studi ha rilevato un’impronta marcatamente dirigista e centralista: in molti casi l’autonomia delle categorie è limitata da pareri vincolanti del Ministro, che dunque non sono esercizio di potestà consultiva, bensì comportano l’imputazione sostanziale dell’atto al Governo.
In tema di formazione permanente , poi, il testo tradisce la carenza di effettiva interlocuzione con le categorie professionali e il difetto di conoscenza del settore: si prevede infatti che i soggetti che erogano formazione siano autorizzati dal Consiglio nazionale, ancora dietro “parere vincolante” del Ministero; una centralizzazione irrispettosa dell’autonomia dei Consigli locali dell’ordine che comporterà inevitabili difficoltà pratiche di attuazione, atteso il numero delle attività formative in essere in tutto il territorio nazionale.