Comunicati Stampa
Provvedimento iscrizione 24 settembre 2009, g.u. n. 242 del 17/10/2009
PROVVEDIMENTO 24 settembre 2009 Iscrizione, nella sezione A dell'elenco dei siti Internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006, della societa' «Oxanet.it S.p.A.», in Galatina. (09A12093) (GU n. 242 del 17-10-2009 )
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile,come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera e) deldecreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni,dalla legge 14 maggio 2005 n. 80; Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice diprocedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, deldecreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni,dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro dellagiustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinatiall'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed icriteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e residisponibili»; Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice diprocedura civile nel quale vengono individuati gli istitutiautorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazionegiudiziaria dei beni immobili; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006(individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degliavvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile)il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti inpossesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati deirequisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenutopresso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero -Direzione generale della giustizia civile»; Visto il PDG del 2 aprile 2009 con il quale: e' stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internetgestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cuiall'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltreche, per la pubblicita' dei beni mobili, dei siti internet gestitidagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 delcitato decreto ministeriale 31ottobre 2006, e' stato istituito il registro nel quale dovranno essereconservati i decreti di ammissione delle societa' nell'elenco deisiti internet che hanno presentato domanda nonche', per lapubblicita' dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui alcomma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006,oltre che i decreti di diniego e cancellazione; Vista l'istanza 22 aprile 2007 (prot. m dag 28 maggio 2007 n.72305.E), integrata con nota 16 giugno 2009 (prot. m. dag. 23 giugno2009 n. 84849.E ) con la quale la societa' «Oxanet.it S.p.a.», consede legale in Galatina (Lecce), via Monte Rosa n. 32, P. IVA e C.F.03892780754, sito internet www.oxanet.it , ha presentato istanzad'iscrizione della predetta societa' nell'elenco dei siti internet edha dichiarato di voler effettuare la pubblicita' presso il distrettodi Corte d'appello di Lecce; Considerato che i requisiti posseduti dalla societa' «Oxanet.itS.p.a.» risultano conformi a quanto previsto con quanto previsto dalPDG del 2 aprile 2009; Verificati in particolare:
il possesso dei requisiti di professionalita' e tecnici; l'assenza di situazioni d'incompatibilita'; il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza delsito; Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per isistemi informativi automatizzati (rif. prot. m. dag. 11 settembre2009 n. 110656.E);
Dispone:
L'ammissione della societa' «Oxanet.it S.p.a.», con sede legale inGalatina (Lecce), via Monte Rosa n. 32, P. IVA e C.F. 03892780754,sito internet www.oxanet.it , nella sezione A dell'elenco dei sitiinternet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionalidi cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento. Dalla data di iscrizione, la societa' e' autorizzata ad effettuarela pubblicita' presso il distretto di Corte d'appello di Lecce. La societa' e' obbligata a comunicare immediatamente tutte levicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchicomunicati ai fini dell'iscrizione. Il direttore generale della giustizia civile si riserva diverificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degliimpegni assunti. Il direttore generale della giustizia civile procedera' ai sensidell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamentodell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni dicui agli articoli 2, 3 e 4 comportera' la cancellazione d'ufficio delsito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto. Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decretoministeriale 31 ottobre 2006 sono cancellati dall'elenco i siti cheeffettuano la pubblicita' di atti relativi a procedure esecutivependenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corted'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti. Roma, 24 settembre 2009
Il direttore generale: Frunzio