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Ape 2015, controlli a campione e obbligo di sopralluogo. archenergy ape ristrutturazioni pescara chieti
APE 2015, controlli a campione e obbligo di sopralluogo8 ottobre 2015 / 0 Commenti / in Certificazione energetica / da BibLus-net
Dal primo ottobre 2015 sono in vigore le nuove norme sulla certificazione energetica degli edifici, al fine di uniformare il territorio italiano in materia di certificazione.
Ricordiamo, infatti, che i 3 decreti del 26 giugno 2015 riscrivono completamente le regole della certificazione energetica.
Tra le tante novità introdotte, non passano certo inosservate le misure relative alla predisposizione di controlli a campione e i nuovi obblighi di sopralluogo presso l’edificio da parte del tecnico certificatore .
Il legislatore, con le nuove disposizioni normative, ha voluto certamente fornire maggiori garanzie in termini di qualità degli APE e dei dati in esso contenuti ed anche tutelare la professionalità dei tecnici impegnati nella certificazione energetica.
Obbligo del sopralluogo da parte del tecnico
Il decreto linee guida , all’articolo 4 comma 6 prevede che, al fine di garantire l’esplicazione di un’attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, il soggetto incaricato di redigere il documento, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione , al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione .
Molto spesso, in passato, alcuni tecnici si sono lamentati di pratiche scorrette da parte di loro colleghi che rilasciavano APE basandosi semplicemente su piante catastali degli immobili, senza effettuare sopralluogo o verifica alcuna.
Con le nuove regole ciò non sarà più consentito.
Il tecnico deve effettuare almeno un sopralluogo e deve reperire e verificare tutti i dati relativi a involucri verticali, stratigrafie, infissi, impianti, etc .
Monitoraggio e controllo degli APE emessi
Le nuove linee guida prevedono (art. 5) che le Regioni e le Province autonome, al fine dell’effettuazione dei controlli, adottino piani e procedure per il controllo di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.
I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:
- l’ accertamento documentale degli APE , ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida
- le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi
- le ispezioni delle opere o dell’edificio
Per quanto riguarda le sanzioni per il certificatore energetico , il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D. Lgs. 192/2005, che prevede:
- una sanzione a carico del certificatore da 700 a 4.200 euro per APE non corretto
- una sanzione a carico del direttore dei lavori da 1.000 a 6.000 euro per la mancata presentazione dell’APE al Comune
- una sanzione a carico del costruttore o del proprietario da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto
Archenergy Ape ristrutturazioni Pescara Chieti
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