Comunicati Stampa
Avviso di accertamento nullo se emesso prima del termine di 60 giorni
Avvezzi ai ritardi della pubblica amministrazione, con ricadute ai danni dei cittadini, la vicenda oggetto della presente nota riguarda un’anticipazione nei tempi, scanditi dalla legge tributaria applicabile alla fattispecie, messa in opera dall’ufficio delle Entrate, ai danni di una società di persone siciliana. L’episodio, dopo aver attraversato le aule dei giudici tributari di merito, in sede provinciale e regionale, approda sui tavoli delle sezioni unite di piazza Cavour. Nei fatti, una società siciliana si era vista notificare l’avviso di recupero relativo ad un credito d’imposta, esattamente dopo soltanto 25 giorni dalla redazione del verbale di contestazione, stilato ad opera dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Palermo.
La società impugna l’avviso, asserendone la nullità, per violazione dell’art. 12 (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”), comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”), poiché emanato con anticipo rispetto alla scadenza del termine di 60 giorni decorrenti dal rilascio della copia del verbale di constatazione. I giudici tributari, nei due gradi di merito, aderiscono alla tesi sostenuta dalla società, riconoscendo l’atto affetto da nullità, e motivando che l’ente non aveva indicato, nello stesso atto impositivo, la particolare e motivata urgenza che ne giustificasse l’emanazione e la notifica prima dello spirare del termine di legge.
La violazione del termine dilatorio di 60 giorni, che decorre dalla conclusione della fase ispettiva, secondo i giudici di merito, si pone in contrasto col diritto di difesa del contribuente che, nella fattispecie, si estrinseca nella facoltà di comunicare al Fisco osservazioni e richieste, nonché del correlativo dovere, in capo all’ente, di valutarle.
Nei particolari, la disposizione violata statuisce che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni, salvo casi di “particolare e motivata urgenza”: dall’assunto i giudici hanno rilevato la violazione del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, nonché dei principii di collaborazione e buona fede che devono supportare i rapporti tra contribuente e Fisco. L’intervallo temporale di 60 giorni favorisce il contraddittorio procedimentale “anticipato” tra le controparti, ovvero il confronto tra le rispettive ragioni in fatto e in diritto, nel periodo intercorrente tra la fine dell’accertamento fiscale e l’emanazione, “eventuale”, dell’atto impositivo.
Gli ermellini, chiamati a decidere su ricorso dell’Agenzia dell’Entrate palermitana, hanno preliminarmente rilevato che il tema degli effetti del mancato rispetto del termine dilatorio, oggetto della questione sottoposta, nel corso degli anni ha dato luogo a decisioni difformi nella giurisprudenza di legittimità. Investite le sezioni unite, la Corte ha precisato che l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , deve essere interpretato nel senso che “l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento […] determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva” . Per gli ermellini il vizio dell’atto non consiste nell’omessa enunciazione dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, piuttosto nel difetto di detto requisito, la prova della cui ricorrenza, nella fattispecie e all’epoca di tale emissione, grava sull’ente.
Sulla nullità dell'accertamento fiscale troppo "veloce" si è recentemente pronunciata anche la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza 24 maggio 2013, n. 416/04/13 , statuendo che in caso di accertamento fiscale il contribuente ha un termine di sessanta giorni per interagire con l'amministrazione finanziaria prima dell'emissione del relativo avviso; in caso di inosservanza di detto termine da parte degli organi di controllo, l'accertamento stesso deve ritenersi illegittimo.
(Altalex, 20 agosto 2013. Nota di Laura Biarella )