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Liberazione anticipata
Il semestre da valutare, agli effetti della detrazione di pena, ex art. 54 ord. pen., può risultare dal cumulo di periodi detentivi non continuativi, purché essi non siano separati da un intervallo temporale così lungo da impedire di verificare concretamente la partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo . E' quanto emerge dall'ordinanza 27 marzo 2013, n. 1151 del Tribunale di Torino.
L'istituto della liberazione anticipata, disciplinato dall'art. 54, della legge n. 354 del 1975, consiste nella detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena detentiva scontata. Il suo presupposto è che il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre considerato. La funzione dell'istituto, infatti, è quella rieducativa, in quanto diretto a stimolare il condannato ad intraprendere e a proseguire il percorso di risocializzazione, consentendogli di riacquistare anticipatamente lo status libertatis . Inoltre, attraverso tale istituto, si consente un controllo ed una riduzione della popolazione carceraria posto che la prospettiva della riduzione della pena consente la riduzione della pena e, conseguentemente, pone in essere un chiaro effetto deflattivo.
Preliminarmente, i giudici, riferendosi ad un certo orientamento giurisprudenziale, evidenziano come, ai fini della concessione della liberazione anticipata, per quanto il giudizio debba essere espresso relativamente a ciascun semestre , tuttavia la valutazione sui semestri immediatamente precedenti o immediatamente successivi a quelli interessati da infrazioni disciplinari, specie quando si tratta in infrazioni di una certa gravità, possa essere negativa anche in assenza di illeciti disciplinari, dovendosi, in tal caso, considerare " la condotta in contrasto con quell'atteggiamento di responsabilità che è lecito attendersi da detenuti che, per godere del beneficio, devono dar prova di partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei loro confronti, ai fini del loro più efficace reinserimento sociale ” (Cass. pen., Sez. I, sentenza 22 novembre 2011, n. 983, Palamara).
In merito alle condizioni per l'applicabilità della liberazione anticipata, come ha affermato più volte la giurisprudenza di legittimità: “ Ai fini dell'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata possono essere presi in considerazione anche periodi di detenzione i quali, singolarmente, siano inferiori al semestre ma raggiungano, messi insieme, tale soglia, sempre che trattisi di periodi riferibili tutti ai titoli in esecuzione e sia concretamente possibile effettuare, per il semestre così ricostruito, la verifica del grado di adesione del condannato all'opera di rieducazione ” (così Cass. pen., Sez. I, sentenza 27 giugno 1997, n. 4455, Scanavino; conf. Cass. pen., Sez. I, sentenza 11 aprile 2001, n. 24627).
Possono, quindi, essere presi in considerazione periodi di detenzione inferiori a sei mesi purchè, sebbene non contigui, siano comunque suscettibili di valutazione unitaria in quanto tra loro ravvicinati e/o non separati da un rilevante lasso di tempo.
Ciò precisato, il Tribunale di Torino afferma che, ai fini dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare , giacché il computo del semestre di pena scontata , agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione .
Nella specie, tale condizione non era configurabile perchè tra la fine del primo (5 giugno 2010) e l’inizio del secondo (1° agosto 2012) intercorrevano circa 26 mesi.