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Marchio falso, falso grossolano, riconoscibilità, ricettazione, contraffazione

Marchio falso, falso grossolano, riconoscibilità, ricettazione, contraffazione
Cassazione penale , sez. II, sentenza 03.07.2012 n° 25684



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE


SEZIONE II PENALE


Sentenza 12 giugno – 3 luglio 2012, n. 25684

(Presidente Cammino – Relatore Taddei)


Fatto e diritto


1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Arezzo, del 24.10.2008, che ha assolto A.G.L. dalla imputazione di commercio di marchi falsi e ricettazione, deducendo che la sentenza si discosta dalla costante giurisprudenza della Corte di legittimità che ha più volte affermato l’irrilevanza del falso grossolano per la fattispecie di cui all'art.474 cod.pen., che ha natura di reato di pericolo, e che il reato di ricettazione, escluso dal Tribunale sulla base dell'erroneo presupposto dell'insussistenza del delitto di cui all'art.474 cod.pen., può ben concorrere con quello di commercio di prodotti con segni falsi.

Il ricorso è fondato.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, che non vi è motivo di disattendere, in tema di commercio di prodotti aventi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati (art. 474 cod. pen.), il reato è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile "ictu oculi", senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno (Tra le tante: Sentenza n. 518 del 15/11/2005 Rv. 233168; Sentenza n. 33543 del 21/09/2006 Rv. 235225; Sentenza n. 11240 del 14/02/2008 Rv. 239478).

Anche la seconda affermazione contenuta nella sentenza gravata, relativa al rapporto tra l'ipotesi di cui all'art.474 cod.pen. e quella di cui all'art.648 cod.pen., contrasta con la giurisprudenza di questa Corte. Invero, con la sentenza n. 23427 del 2001 , le SS.UU. di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità di concorso tra il reato di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi hanno ravvisato l'inapplicabilità dell'art. 15 c.p. alla luce della eterogeneità sia dell'elemento materiale che di quello psicologico delineati dalle suddette disposizioni e del bene da queste tutelato ed hanno deciso che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, perché le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, non risultando, dal sistema, una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

In applicazione dei principi giurisprudenziali su menzionati che il collegio condivide e fa propri, per il principio nomofilattico, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze che, conformatasi, per il giudizio, ai predetti principi, valuterà anche l'eventuale estinzione per prescrizione del reato di cui all'art.474 cod.pen., non essendo questa Corte in grado di controllare le possibili sospensioni del termine, intervenute.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze.


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