Comunicati Stampa
Importazione e direttiva bassa tensione
La Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in merito alla messa a disposizione e alla commercializzazione del materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro determinati limiti di tensione.
Relativamente all’importazione cosa prevede la Direttiva Bassa Tensione?
Gli importatori devono garantire che il materiale elettrico immesso sul mercato sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e che non venga commercializzato materiale elettrico non conforme o che presenti un rischio. Inoltre, è necessario che gli importatori si assicurino che siano state eseguite le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura del materiale elettrico, insieme alla documentazione elaborata dai fabbricanti, sia disponibile per le autorità nazionali competenti ai fini di controllo.
Quali sono i compiti minimi dell’importatore?
Al momento dell’immissione sul mercato del materiale elettrico, ogni importatore deve indicare sul materiale stesso il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. È opportuno prevedere eccezioni qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non consentano tale indicazione. Le eccezioni comprendono i casi in cui l’importatore dovrebbe aprire l’imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul materiale elettrico.
Quali sono i compiti minimi del distributore?
Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifichi il materiale elettrico in modo tale da incidere sulla conformità alla presente direttiva, deve essere considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.
Anche un importatore da un paese extra UE del prodotto assume, per legge, gli obblighi di fabbricante, come specificato nel Regolamento (UE) 2019/1020.
Chi deve vigilare sui prodotti elettrici immessi sul mercato comunitario?
I distributori e gli importatori, data la loro vicinanza al mercato, devono essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti. Devono essere pronti a partecipare attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul materiale elettrico in questione. Pertanto, sebbene le autorità siano i soggetti principali della vigilanza, distributori e importatori partecipano attivamente a tale scopo.
Attenzione
Garantire la tracciabilità del materiale elettrico lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato nel rintracciare l’operatore economico che ha messo a disposizione materiale elettrico non conforme.
Noi di CEC.Group possiamo assisterti in tutto il percorso necessario per immettere i tuoi prodotti in modo legale nel Mercato Europeo nel rispetto del diritto comunitario.