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Regolamento (ue) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti
Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodottiIl Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti si applica indipendentemente dal fatto che un prodotto sia immesso sul mercato attraverso canali offline o online e che sia fabbricato nell'UE.
Le piattaforme on line che offrono servizi di intermediazione sono responsabili dei prodotti che mettono a disposizione dei clienti?
No, questi soggetti sono esclusi da questa responsabilità perché ritengono di fornire solo informazioni al pubblico. Ci sono molti esempi di questo tipo di "connessione", ma hanno senso, presupponendo che chiunque possa trovarne uno da solo e che entrambe le parti abbiano lo stesso livello di preparazione e conoscenza e siano consapevoli dei rischi. .
Ha senso parlare di marchio CE contraffatto?
La forma e le dimensioni del marchio CE sono state chiaramente definite e stabilite dalla Comunità Europea, che mette in guardia contro l'apposizione di marchi che imitano o imitano il marchio corretto.
Gli operatori economici sono egualmente responsabili della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato comunitario?
L'etichetta apposta su un prodotto è un elemento di fondamentale importanza e il suo contenuto non deve essere ignorato. Le sue caratteristiche e le informazioni obbligatorie che deve contenere sono descritte nella legge sulla sicurezza dei prodotti.
In quali casi può avvenire la sospensione dell’immissione in libera pratica di un prodotto?
Il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti prevede che le autorità designate sospendano l'immissione in libera pratica di un prodotto se l'ispezione rivela che:
(a) se il Prodotto non è accompagnato dalla documentazione richiesta dalla normativa dell'Unione Europea applicabile al Prodotto o se esiste un ragionevole dubbio sull'autenticità, accuratezza o completezza di tale documentazione;
(b) il Prodotto non è contrassegnato o contrassegnato in conformità con la normativa applicabile dell'Unione Europea;
(c) il Prodotto reca la marcatura CE o qualsiasi altra marcatura prevista dalla normativa applicabile dell'Unione Europea ed è apposto in modo falso o ingannevole;
d) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti (compreso l'indirizzo) dell'operatore economico che svolge attività relative a prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'UE non sono identificati o non sono identificabili;
(e) per qualsiasi altro motivo, abbiamo motivo di ritenere che il prodotto non sia conforme alla normativa applicabile dell'Unione Europea o rappresenti una grave minaccia per la salute, la sicurezza, l'ambiente o altro interesse pubblico;
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Noi di CEC.Group possiamo assisterti in tutto il percorso necessario per immettere i tuoi prodotti in modo legale nel Mercato Europeo nel rispetto del diritto comunitario, incluso il Regolamento (UE) 2019/1020.