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Marcatura ce prodotti da costruzione

Per marcatura CE dei prodotti da costruzione intendiamo il conoscere e parlare del Regolamento (CE) 305/2011.


Questi prodotti si suddividono in due grandi sottoinsiemi:


STRUTTURALI
NON STRUTTURALI



Qual è la differenza nell’iter di marcatura CE dei prodotti da costruzione?


La differenza tra i due sottoinsiemi è decisamente importante per il fabbricante:


  • i prodotti strutturali necessitano obbligatoriamente dell’intervento di un Organismo Notificato per l’esecuzione di certificati CE, necessari per completare l’iter di marcatura CE;
  • i prodotti non strutturali, in genere, possono avvalersi del sistema 4 di valutazione delle prestazioni, ovvero NON c’è l’obbligo di intervento da parte di un Organismo Notificato per l’esecuzione dei certificati CE per completare l’iter di marcatura CE.

I sistemi di valutazione di prestazione consentiti sono indicati nelle norme armonizzate del prodotto, le uniche a consentire la marcatura CE oltre agli ETA (parete tecnico europeo).


Il fabbricante, quando non è obbligatorio l’intervento di un organismo notificato, deve rispettare sempre la o le norme armonizzate che riguardano il suo prodotto.


Un esempio pratico di marcatura CE dei prodotti da costruzione: sanitari per il bagno



Prendiamo ad esempio i sanitari per bagno come bidet, wc, lavabi, ecc.


Come anticipato, esistono delle norme armonizzate che prevedono lo svolgimento di prove a dimostrazione che il prodotto raggiunga specifiche prestazioni.


Queste prove le può effettuare il fabbricante senza grosse difficoltà e successivamente redigere autonomamente il fascicolo tecnico e la relativa dichiarazione di prestazione. In Internet si trovano con facilità fac-simile di dichiarazioni di prestazione delle maggiori case internazionali di sanitari, in riferimento al sistema 4.


L’iter per marcare CE i prodotti da costruzione è:


  • leggere e comprendere il Regolamento (CE) 305/2011 ( link al sito ufficiale );
  • individuare la norma armonizzata per il proprio prodotto e, qualora non ci fosse, si può valutare la richiesta di un ETA;
  • applicare la norma armonizzata;
  • se la norma NON prevede il sistema 4 per la valutazione delle prestazioni del prodotto, è obbligatorio l’intervento di un Organismo Notificato, purché abilitato alla categoria di prodotti in questione;
  • procedere con la procedura di marcatura CE ossia con la preparazione del fascicolo tecnico, nel quale inserire eventualmente anche i certificati rilasciati dall’O.N.


Cosa succede nelle dogane?


Questo è ciò che prevede la legge in vigore, vi spieghiamo ora cosa è successo lo stesso giorno in due differenti dogane in Italia.


Prodotti sanitari (bidet, lavabi, ecc.):


tutti non strutturali, per i quali esiste una norma armonizzata e per i quali il sistema 4 consente al produttore/importatore di essere l’unico soggetto responsabile della marcatura CE.


I fatti
Prima e seconda dogana: blocco della merce e richiesta dei documenti di marcatura CE dei prodotti da costruzione.


Prima dogana: accetta le dichiarazioni di prestazione e chiede spiegazioni. La persona con la quale parliamo accetta il confronto e chiede documenti di chiarimento. L’esistenza di vari sistemi per la valutazione delle prestazioni gli era semplicemente sconosciuta. Abbiamo inviato tutto ciò che ci ha chiesto e si presume che la merce sia stata consegnata all’importatore.
Seconda dogana: in questo caso parliamo con lo spedizioniere nella persona di una signorina corretta e molto sicura di sè, la quale afferma: “questa dogana è la più fiscale di tutte, pretende certificati da Organismi Notificati e solo dalle loro sedi europee. Se riceviamo un certificato da SGS con sede in Cina , lo respingiamo (chissà che contenta SGS) e li pretendiamo per tutti i prodotti, compresi i lavabi”. Abbiamo fatto presente che ci sono precise LEGGI che regolano il passaggio in dogana, che è cosa diversa dall’immissione in libera pratica . Riceviamo questa risposta: “ci sono anche delle “leggi non scritte” che la dogana pretende vengano rispettate perciò ho detto all’importatore che se non gli va bene può cambiare operatore doganale e dogana di importazione”.


La nostra conclusione


Da oggi, ci sono anche le “LEGGI NON SCRITTE”, decise da ogni singolo doganiere o da ogni singola dogana alle quali dovrete sottostare.


Tutto ciò non succedeva nel Medioevo mentre oggi succede tutti i giorni!


Hai bisogno di assistenza e consulenza per capire come rispettare gli obblighi di legge per immettere i tuoi prodotti sul mercato? Devi marcare CE prodotti da costruzione?


La CEC.group S.r.l. può assisterti in tutto il percorso per la Marcatura CE dei prodotti da costruzione.


Si partirà dall’ analisi dei rischi e si concluderà con il servizio post commercializzazione.


Offriamo inoltre il servizio di gestione del fascicolo tecnico , di traduzione tecnica in lingua inglese dei documenti del fascicolo tecnico, supporto alla progettazione ed altre opzioni utili.


Si tratta di attività quotidiane per noi, che svolgiamo agevolmente e frequentemente. In base alla nostra pratica possiamo fare presto e bene ciò che può sembrare a volte farraginoso.


Per ottenere informazioni ed eventuale consulenza contattaci, Ti risponderemo velocemente ed in ogni caso.