Comunicati Stampa
Stabile organizzazione: cassazione sentenza 22 febbraio 2017, n. 4576.
Gli Ermellini con la Sentenza in oggetto hanno licenziato una nuova conclusione concernente la Stabile organizzazione e, nello specifico, la sua presenza in Italia quando l’amministratore estero ha significativi rapporti con società italiane.
Si premette che, sempre nel 2017, con la Risoluzione n. 4 del 17 gennaio avente ad oggetto “ Interpello nuovi investiment i: configurabilità di un hub logistico quale stabile organizzazione e trattamento ai fini IVA delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti immagazzinati in depositi IVA ”, l’Agenzia delle Entrate ha avuto occasione di precisare che:
1) si configurerebbe una stabile organizzazione, nel caso in cui la società estera svolgesse (in Italia) anche attività di “deposito, di esposizione o di consegna di merci” di proprietà di altre imprese . Pertanto, al fine di escludere tale ipotesi, è rilevante la circostanza che tutte le operazioni di cessione di prodotti finiti che la società estera intende realizzare siano precedute dalla fuoriuscita di tali prodotti dagli spazi di cui la stessa entità straniera abbia la disponibilità;
2) al fine di eliminare la configurabilità del centro logistico ovvero deposito quale stabile organizzazione è altresì necessario che in tale sede fissa non venga svolta qualsiasi altra attività diversa da quelle di “deposito, di esposizione o di consegna di merci”, quale ad esempio l’attività commerciale di raccolta degli ordini, nonché di vendita dei prodotti della società estera. In tale contesto è stato specificato che:
a) le attività di disbrigo delle formalità doganali e IVA si considerano come strettamente connesse a quelle di “deposito, di esposizione o di consegna di merci”, e
b) le attività di estrazione dal deposito, spedizione e trasporto dei prodotti ai distributori della società estera nel mondo rientrano nell’attività di “consegna di merci” di cui alla lett. a) del paragrafo 3 dell’articolo 5 della Convenzione Italia-Stato estero, con la conseguenza che non sono ricomprese nella definizione generale di stabile organizzazione;
3) è da ritenersi esclusa l’ipotesi di una stabile organizzazione “personale” esclusivamente nel caso in cui nessun’altro soggetto in Italia, diverso da un agente avente uno indipendente operante nella propria ordinaria attività economica e giuridica, sia investito del potere di concludere contratti in nome della società estera ovvero di vincolarla oppure rappresentarla di fronte ai terzi.
Dalla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, si evince che l’hub logistico configurerebbe, invece, una stabile organizzazione nel caso in cui nei propri locali venisse esperita:
1) l’attività di deposito, consegna ed esposizione di prodotto di proprietà di imprese diverse, oppure
2) una diversa attività da quella di “deposito, di esposizione o di consegna di merci”.
Nella Sentenza oggetto del presente articolo, i Giudici del Palazzaccio hanno evidenziato ulteriori elementi che vanno ad aggiungersi a quelli già indicati dall’Agenzia delle Entrate nel gennaio 2017 con la Risoluzione de quo; infatti, sulla scorta di quanto emerso dall’Amministrazione finanziaria, è stato evidenziata una palese commistione tra l’amministratore legale della società estera e numerose società italiane che:
1) avevano concesso in locazione il magazzino, e
2) avevano noleggiato mezzi di trasporto dalla entità estera,
con la conseguenza che è stato considerato irrilevante “ che gli autotreni della società estera furono acquistati in Francia e sempre in Francia furono conclusi i contratti con i clienti della società ” e che non è possibile “ confinare, come invece si sostiene nel contro ricorso, l’attività svolta in Italia dalla società a mezzo del suo legale rappresentante a una attività meramente "preparatoria e ausiliaria" rispetto a quella svolta all'estero. ”.