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Rimborso tari utenza domestica
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OGGETTO:Rimborso TARI utenza domestica
Premessa
Dato l’ampio spazio mediatico di questi giorni circa il diritto al rimborso dei contribuenti sulla TARI (tassa sui rifiuti) pagata in eccesso sulle utenze domestiche, è intervenuto direttamente il MEF con la Circolare n. 1/Df del 20/11/2017 per fornire gli opportuni chiarimenti.
In particolare, nella richiamata Circolare è stato affrontato il problema sollevato dall’On. L’Abbate, il quale nel corso di un’interrogazione parlamentare metteva alla luce il fatto che:
· qualora all’abitazione civile fosse legata una pertinenza, molti comuni hanno applicato la quota variabile della TARI sia all’una sia all’altra, con conseguente disparità di trattamento nel caso in cui, a parità di composizione di nucleo familiare, ci fosse solo l’abitazione con una superfice di mq pari alla somma della superficie dell’abitazione e della pertinenza (si veda esempio successivo).
Quota fissa e quota variabile
La TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell'utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Si tenga presente che per utenza domestica :
· deve intendersi quella comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.
Il chiarimento
Secondo il Dipartimento delle Finanze:
· “ la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa ".
Nella Circolare è riportato un esempio pratico da cui si evince l’evidente disparità di trattamento. In particolare, si considerano i seguenti dati:
Esempio |
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Chi |
Composizione |
|
I° nucleo familiare |
3 componenti |
Abitazione = 100 mq |
II° nucleo familiare |
3 componenti |
Abitazione = 80 mq Pertinenza = 20 mq |
Inoltre si considerano:
· Quota fissa TARI = 1,10 euro al mq;
· Quota variabile TARI = 163,27 euro
Fino ad oggi, in una situazione del genere molti Comuni hanno operato nel modo che segue:
Esempio |
||||
Chi |
Cosa |
Quota Fissa |
Quota variabile |
Totale TARI |
I° nucleo familiare |
Abitazione = 100 mq |
(100 x 1,10) = 110,00 |
163,27 |
273,27 |
II° nucleo familiare |
Abitazione |
(80 x 1,10) = 88,00 |
163,27 |
436,54 |
Pertinenza |
(20 x 1,10) = 22,00 |
163,27 |
Dall’esempio si evince che qualora si considerasse la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti il nucleo familiare e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza, con conseguente disparità di trattamento. Infatti, la superfice complessiva per entrambi i nuclei familiari è 100 mq ma, mentre il primo pagherebbe 273,27 euro il secondo nucleo andrebbe a pagare 436,54 euro. Secondo il chiarimento del MEF, invece:
· il corretto calcolo prevede che la superficie dell’abitazione e della pertinenza vadano sommate e la parte variabile vada, dunque, applicata una sola volta (e non sia sull’abitazione sia sulla pertinenza).
Esempio |
||||
Chi |
Cosa |
Quota Fissa |
Quota variabile |
Totale TARI |
I° nucleo familiare |
Abitazione = 100 mq |
(100 x 1,10) = 110,00 |
163,27 |
273,27 |
II° nucleo familiare |
Abitazione + pertinenza |
[(80+20)] x 1,10) = 110,00 |
163,27 |
273,27 |
Il rimborso
Laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può, quindi, richiedere il rimborso del relativo importo.
Per l’istanza valgono le seguenti regole:
Istanza di rimborso |
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Dove presentarla |
Entro quando |
Come |
Al Comune |
Entro 5 anni dal termine di versamento |
Non sono previste particolari formalità ma deve indicare alcuni elementi essenziali, ossia: · tutti i dati necessari a identificare il contribuente; · l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso; · i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI. |
Si invia con la presente un fac-simile di istanza di rimborso.
Distinti saluti