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Ricorso tributario: inesistente la notifica con posta privata

Il ricorso introduttivo del giudizio tributario non può essere notificato a mezzo posta privata: l’eventuale notifica attraverso tale modalità è dichiarata inesistente con il rischio che nel frattempo siano decorsi i termini per impugnare l’atto tributario.



È quanto affermato da una recente ordinanza della Cassazione [ Cass. ord. n. 19467 del 30.09.16 ] ricordando che il servizio di notifica degli atti tributari, tanto sostanziali quanto processuali, è affidato in via esclusiva a Poste Italiane S.p.a.


In altri termini, così come la notifica degli atti tributari (avvisi di accertamento, cartelle esattoriali ecc.) non può avvenire tramite posta privata, altrettanto deve dirsi con riguardo alla notifica del ricorso con il quale il contribuente impugna gli atti suddetti.



Come noto, il ricorso tributario può essere notificato alla controparte attraverso una delle seguenti modalità:



1) notifica tradizionale tramite ufficiale giudiziario secondo le norme del codice di procedura civile: in questo caso si porta all’ufficiale giudiziario un originale del ricorso e tante copie quante sono le parti convenute in giudizio. L’ufficiale giudiziario provvede alla notifica del ricorso e restituisce al ricorrente l’originale con la relata di notifica;


2) notifica a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento: in questo caso la notifica viene fatta direttamente dal contribuente con la consegna del ricorso alle Poste;



3) consegna diretta dell’originale del ricorso alla controparte (Equitalia, Agenzia delle Entrate cc.), la quale rilascia al contribuente ricevuta di consegna sulla copia del ricorso.



Qualora il ricorrente scelga la seconda modalità, deve però sapere che la notifica per posta del ricorso è possibile solo avvalendosi del concessionario del servizio universale di spedizione e cioè di Poste Italiane S.p.a.


Le Poste Italiane hanno infatti per legge il potere esclusivo di notifica degli atti tributari , sostanziali e processuali. Ne deriva che l’eventuale notifica effettuata tramite posta privata è dichiarata inesistente, cioè come se non fosse mai avvenuta.


Tale vizio, precisa la Cassazione, non può intendersi sanato neppure con la costituzione in giudizio della controparte , dato che l’agente postale privato non ha alcun potere di effettuare la notifica e tale difetto di potere è insanabile.


È bene allora prestare molta attenzione in quanto la scelta di notificare con posta privata, a prezzi più bassi e spesso con una maggiore rapidità del servizio, potrebbe rivelarsi particolarmente sfavorevole per il contribuente: se la notifica viene dichiarata inesistente e nel frattempo sono decorsi i termini del ricorso avverso l’atto tributario, questi decade definitivamente dall’impugnazione.


(Fonte: La legge uguale per tutti)