Comunicati Stampa
L'arbitrato bancario-finanziario
E' una fase conciliativa ed extragiudiziale avverso:
banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB) nonchè i confidi ed i cambiavalute di cui all'art. 155 del TUB;
istituti di moneta elettronica (IMEL) che operano in Italia;
Poste Italiane per l'attività di Bancoposta;
banche ed intermediari esteri operanti in Italia.
L'Arbitrato Bancario Finanzario può decidere tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali i conti correnti, i mutui i prestiti personali:
fino ad € 1.000,00, se il cliente chiede una somma di denaro;
senza limiti di importo, se il cliente chiede solo l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).