Sei in: Articoli: IRPEF:

IVA ED IRPEF IN AGRICOLTURA

L´IRPEF IN AGRICOLTURA (DITTE INDIVIDUALI E SOC. SEMPLICI)


In agricoltura per le ditte individuali e società semplici l´imposizione sui redditi non viene fatta in base al reddito effettivo conseguito, ma in base ad un reddito medio ordinario rappresentato dai redditi catastali (quindi legato agli immobili posseduti e/o gestiti).
L´IVA, che è una imposta indiretta prevede un regime speciale per l´agricoltura.
Presupposto per poter applicare l´imposizione fiscale specifica per le attività agricole è di esercitare attività che siano considerate agricole ai sensi dell´art. 2135 del codice civile (DLgs 228/2001 art. 1 comma 1).
Questa condizione è necessaria ma può non essere sufficiente. In genere si distingue tra attività agricola "principale" e attività agricole "connesse".

Art. 2135: le attività agricole principali
E´ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
-coltivazione del fondo,
-selvicoltura,
-allevamento di animali
-(ed attività connesse).
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
I cambiamenti principali rispetto alla versione dell´art 2135 prima del DLgs 228/2001 sono che si parla di animali e non di bestiame come prima. Questo ha allargato il campo delle attività agricole all´allevamento di specie che prima non era comprese, ad esempio anche all´allevamento di cani. Inoltre non è più necessario il "legame con il fondo", cioè con il terreno sul quale potrebbe essere realizzata la coltivazione (cfr. colture idroponiche, ecc.) e questo in parte crea dei problemi per l´imposizione sui redditi su base catastale.
Possibili esempi di prodotti aziendali che derivano dall´attività principale:
- Grano
- Mais
- Uva
- Olive
- Frutta
- Tronchi
- Vitelli
- Lana
- Latte
L´art 2135: attività connesse - i beni
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall´allevamento di animali.
Possibili esempi di beni prodotti delle aziende agricole che rientrano tra le attività connesse:
- Vino
- Olio
- Formaggio
- Farina
- Salumi
Ecc.

art 2135: attività connesse - servizi
... nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l´utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell´azienda normalmente impiegate nell´attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Possibili esempi di servizi prodotti dalle aziende agricole che rientrano tra le attività connesse:
- Attività agrituristica
- Attività di contoterzismo

Tra le attività connesse ne potremmo trovare anche altre, di interesse per l´agricoltura, soprattutto in questo periodo,ossia "(...), la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell´articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario".

Il principio della prevalenza: beni
Come verificare la prevalenza?
1. Quantità
2. Valore
3. Contributo al valore finale prodotto
4. Il caso del fotovoltaico

Prevalenza in termini di quantità
La materia prima prodotta internamente e quella acquistata dall´esterno sono dello stesso tipo.
Es. vinifico le mie uve, ma ne compro anche dall´esterno (purché il quantitativo sia inferiore alla metà).
La quantità viene ritenuta un criterio più oggettivo rispetto al valore.

Prevalenza in termini di valore
Il prodotto che realizzo necessita di materie prime diverse, di cui alcune di provenienza aziendale ed altre di provenienza esterna (ad es. faccio degli ortaggi sott´olio ma non produco in proprio l´olio).
Trattandosi di materie prime diverse, non ha senso confrontarle in termini di quantità, ma è più razionale utilizzare il valore come parametro.

Il principio della prevalenza - servizi
Nel caso del contoterzismo il requisito della prevalenza è rispettato quando il fatturato derivante dall´impiego di attrezzature normalmente impiegate nell´attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l´utilizzo delle altre attrezzature; nell´effettuare questo confronto, non possono essere annoverate tra le attrezzature "normalmente impiegate nell´attività agricola esercitata" della propria azienda beni le cui potenzialità siano sproporzionate rispetto all´estensione dei terreni, ecc.

L´utilizzo dei redditi catastali ai fini IRPEF
Esistono due tipi di Redditi catastali:
Il Reddito dominicale (RD), che rappresenta il reddito medio ordinario che si presuppone si origini dalla proprietà del capitale fondiario (terreni + miglioramenti fondiari).
Il Reddito agrario (RA), che rappresenta il reddito medio ordinario che si presuppone si origini dalla gestione dell´attività agricola (che si può svolgere anche su terreni che non sono di proprietà).
Diventa quindi importante il rapporto tra proprietà ed impresa.
Infatti: se sono un proprietario che affitta i suoi terreni ad un agricoltore, pagherò le imposte sui redditi solo sul RD. Se sono un agricoltore che esercita la sua attività su terreni in affitto, pagherò le imposte solo sul RA. Se sono un imprenditore che coltiva terreni propri, pagherò le imposte sia sul RD che sul RA.
I redditi che troviamo in catasto, anche se sono convertiti in euro, fanno riferimento alla situazione del
biennio 1977-78.
Tutti gli anni vengono stabiliti dei coefficienti di rivalutazione per "aggiornare" i redditi catastali.
Ai fini Irpef questi coefficienti, sono seguenti:
Per i redditi dominicali: 1,80.
Per i redditi agrari: 1,70.
N.B. La Legge di stabilità 2013 (art. 1, co. 512, L. 228/2012) è intervenuta anche sui redditi dei terreni stabilendo che ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015, il reddito dominicale e agrario, sono rivalutati del 15%. Per i terreni agricoli, nonché per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5%.
Questi coefficienti sono unici per tutti i tipi di qualità di coltura e per tutti i territori. Dove trovo i dati? Faccio una visura catastale.
Es. Supponiamo il caso di una azienda gestita dal proprietario dei terreni e che abbia, per semplicità:
R.D. complessivo pari a 1000
R.A. complessivo pari a 1000
Come trovo l´imponibile relativo ai redditi prodotti dai terreni da mettere in dichiarazione dei redditi?
Imponibile rivalutato = 1000 x 1,80 + 1000 x 1,70 = 1800 + 1700 = 3.500 euro
N.B. dal periodo d´imposta 2013 e per il 2014 e 2015 con le novità della cd. "Riforma Fornero" il calcolo sarà: (1000 x 1,80) x 1,15 + (1000 x 1,70) x 1,15; in caso di coltivatore diretto o Iap: (1000 x 1,80) x 1,05 + (1000 x 1,70) x 1,05.
Attenzione alla destinazione d´uso dei terreni, l´utilizzo dei redditi catastali è possibile solo se i terreni sono affittati per destinarli ad attività agricole.
Es.: se un terreno viene affittato ad una società di telefonia che ci mette un ripetitore, il proprietario non può utilizzare il RD per il calcolo dell´imponibile, ma deve partire dal canone effettivamente percepito.
N.B. a partire dal 2012, l´IMU ha sostituito, per la componente immobiliare, l´Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari degli immobili non locati (art. 8 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), quindi l´Irpef e le relative addizionali non sono dovute sul reddito dominicale dei terreni non affittati mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.

I Redditi catastali ed il reddito generato dalle attività principali
Abbiamo visto che le attività agricole si dividono in attività principali e attività connesse. In prima approssimazione potremmo dire che il reddito delle attività principali è "ricompreso" nei redditi catastali nella maggioranza dei casi.
Questo non è però vero nel caso di legame con il fondo "debole" o "assente" (ad es. per gli allevamenti industriali, con poca terra o senza terra, nelle serre in cui si lavora su "più piani", ecc.).
Fino a quando posso utilizzare esclusivamente i Redditi catastali?
Nel caso delle serre se la superficie utilizzata è minore o uguale al doppio della superficie effettiva su cui insiste la serra stessa (ad es. sto lavorando su un massimo di due pancali sovrapposti).
Nel caso degli allevamenti per una quantità di bestiame tale che sia possibile produrre sul fondo almeno ¼ degli alimenti che servono per alimentarlo. Se si superano questi limiti, oltre ai redditi catastali bisognerà computare ulteriori redditi ...
Cosa succede con le attività connesse relative alla produzione di beni?
Un agricoltore che ha 10 ha di vigneto e vende l´uva paga l´imposta sui redditi in base ai Redditi catastali rivalutati (es. i 3.500 di prima). Se questo agricoltore decide di cominciare a vinificare l´uva in proprio il suo imponibile catastale ai fini dell´imposta sui redditi sarà lo stesso in quanto tutti i prodotti di prima e seconda trasformazione di materie prime agricole si intendono produttori di reddito agrario (su base catastale) e non di reddito di impresa (calcolato in base ai risultati effettivi della gestione) se rientrano nell´elenco di prodotti del Decreto MEF del 17/06/2011 (questo elenco viene aggiornato nel tempo; la versione precedente era nel Decreto Ministro economia del 5/08/2010).

Alcune voci del Decreto MEF
-produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);
-produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);
-produzione di aceto (ex 10.84.0);
Ma anche ...
-produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);
-produzione di pane (10.71.1);
Ecc. ecc.

Prodotti esclusi dal Decreto MEF
Per i prodotti da attività di cui sia dimostrata la connessione e che non sono ricompresi nell´ elenco del DM si considera come imponibile ai fini dell´ imposizione sui redditi il 15% del volume fatturato (prima dell´IVA).
Alcuni esempi, per capire meglio:
Es. Se io vendo pane ottenuto da farina e grano prodotti in azienda, essendo il pane elencato nel decreto MEF continuo a pagare sui soli redditi catastali (l´attività è produttiva di reddito agrario).
Es. Se io vendo pizza ottenuta con farina e grano prodotti in azienda per un fatturato pari a 1000, l´imponibile da considerare per l´imposizione sui redditi dell´attività di trasformazione è 1000 x 0,15 = 150 (perché la pizza non c´è nel decreto MEF).
Le attività connesse: la fornitura di servizi
Per le attività connesse relative a servizi (che rispettano il principio della prevalenza) si considera come imponibile ai fini dell´ imposizione sui redditi il 25% del volume fatturato (prima dell´IVA).
Esempi:
-Attività agrituristiche
-Fornitura di servizi di contoterzismo

L´esempio dell´Agriturismo
Se io ho un´attività agrituristica tale attività non è produttiva di reddito agrario (cioè legata al reddito catastale dei terreni) ma di reddito di impresa. Se utilizzo la possibilità di tassazione delle attività agricole sopra citata, un agriturismo che fattura (IVA esclusa) 20.000 euro all´anno avrà un imponibile a fini IRPEF pari a 20.000 x 0,25, cioè pari a 5.000 euro.

Quale sarà il reddito finale?
Redditi catastali (ad es. i 3.500 dei terreni)
Imponibili per attività connesse relative alla produzione di beni (ad es. i 150 della pizza)
Imponibili per attività connesse relative alla produzione di servizi (ad es. i 5.000 dell´agriturismo)
Più eventuali altri redditi (affitti terreno per ripetitori telefonia), ecc.
Se non ci fossero altri redditi: imponibile complessivo = 3500+150+5000 = 8.650 euro.
Le ditte individuali e le società semplici sono obbligate a pagare sempre su base catastale. In genere questa è una forma di tassazione molto più favorevole ma si può verificare anche il caso in cui si paga di più di quello che si pagherebbe se si potessero calcolare le imposte in base ai risultati effettivi dell´esercizio.
Le altre società di persone, invece, possono scegliere quale tipo di tassazione utilizzare e quindi scelgono la
più favorevole anche se, una volta optato per la tassazione su base catastale, devono mantenere tale modalità di tassazione per almeno tre anni.


L'IVA IN AGRICOLTURA continua su //www.contiinordine.com/pagine.php?pagina=14 ........