LA CARTELLA DI PAGAMENTO
Ambito di applicazione
- Liquidazioni automatiche e controlli formali delle dichiarazioni;
- atti impositivi relativi ad imposte indirette diverse dall’Iva;
- altre entrate riscosse a mezzo ruolo (canone Rai, contributo iscrizione ordine professionali, tassa auto, ecc.).
Come possiamo notare l’ambito di applicazione delle cartelle di pagamento si è molto ridotto in seguito all’avvento dell’esecutività degli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette, Iva e imposte doganali. Quindi se prima, dopo la notifica dell’atto il contribuente per pagare le somme pretese doveva attendere la notifica della cartella, ora scaduto il termine per proporre l’impugnazione senza che il contribuente abbia versato quanto dovuto, il carico tributario è trasmesso in via telematica all’agente della riscossione che ne dà notizia al contribuente stesso a mezzo raccomandata. In tal modo la procedura esecutiva si apre senza prevedere più l’emissione della cartella di pagamento.
I contenuti
Sono fissati da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Dal 2012, ai fini di garantire una maggiore trasparenza, risultano indicati distintamente l’ente creditore, un maggiore dettaglio degli importi dovuti e l’indicazione che la cartella ha valore di “intimazione ad adempiere” ossia l’obbligo di adempiere entro 60 giorni dalla notifica con l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento l’agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata sulla base del ruolo.
Gli importi
La cartella, se onorata entro 60 giorni dalla notifica, prevede il pagamento dei maggiori tributi e delle relative sanzioni, degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, degli aggi di riscossione (nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo) e delle spese di notifica. Si ricorda che l’aggio di riscossione è una percentuale (l’8%) dell’importo dovuto dal contribuente e messo a ruolo, che spetta come compenso all’ente di riscossione per la propria attività. Una parte di tale quota (il 4,65%) risulta a carico del contribuente se paga entro 60 giorni, come osservato in precedenza, mentre il resto è a carico dell’ente impositore. Qualora invece, l’adempimento avvenisse oltre il 60° giorno successivo alla notifica, il costo per il contribuente si incrementerebbe in quanto le somme dovute a titolo di aggio sarebbero in misura dell’8% e non più del 4,65%, gli interessi di mora sarebbero superiori così come le spese di esecuzione sostenute dall’agente di riscossione.
Casi in cui si può chiedere l’annullamento della cartella di pagamento
Il contribuente può presentare una dichiarazione all’agente della riscossione in modo da sospendere ogni sua ulteriore iniziativa di recupero credito, nel caso di:
- prescrizione o decadenza in data antecedente a quella in cui il ruolo è divenuto esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
- sospensione giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito;
- pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
Entro dieci giorni dal ricevimento, l’agente della riscossione, dopo aver verificato la veridicità delle cause che hanno indotto il contribuente a chiedere la sospensione, invia la dichiarazione ricevuta da quest’ultimo all’ente creditore unitamente alla documentazione allegata.
Passati 60 giorni l’ente creditore deve inviare al contribuente, a mezzo raccomandata o Pec, una comunicazione che certifica la correttezza della documentazione prodotta e contestualmente trasmettere all’agente della riscossione il relativo provvedimento di sgravio. In caso di inidoneità della documentazione dovrà darne immediata notizia all’agente della riscossione. C’è da segnalare che se la comunicazione da parte dell’ente impositore non avviene entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente, il credito viene annullato di diritto.
Impugnazione della cartella di pagamento
La cartella di pagamento è impugnabile dinanzi le Commissioni tributarie. Per la difesa ci sono due opzioni: o si eccepiscono vizi formali dell’atto stesso, riferibili all’agente della riscossione, oppure si possono eccepire vizi relativi ai contenuti del ruolo, riferibili in tal caso all’ente creditore che ha erroneamente determinato una pretesa nei confronti dei destinatari della cartella. Da ciò deriva che nei casi di contestazioni inerenti sia forma che contenuti, il debitore è tenuto a chiamare in causa sia l’ente della riscossione che l’ente creditore.
La cartella può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica della stessa. Il debitore può chiedere la sospensione degli effetti dell’atto, in conseguenza del danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione degli adempimenti richiesti, sempre che alla base di ciò ci siano ragioni giuridiche ben fondate.
E’ consigliabile che il contribuente richieda la rateazione della cartella nonostante il ricorso prodotto entro i termini, in quanto in tal modo vengono precluse all’agente della riscossione le misure cautelari e le azioni esecutive. Per cui combinando richiesta di rateazione, sospensione e ricorso si viene a creare uno scudo a favore del contribuente fino alla sentenza di merito.