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LO SPESOMETRO
Entro il 30 aprile le imprese e i professionisti hanno l´obbligo di comunicare all´Agenzia delle Entrate l´elenco clienti e fornitori (detto anche spesometro), contenente le operazioni rilevanti ai fini iva dell´anno precedente.
Lo spesometro è profondamente diverso da quello relativo al 2010 e 2011, per via delle modifiche apportate dal decreto legge 16/2012, all´articolo 21, comma 1, del decreto legge 78/2010.
La comunicazione ha oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è previsto l´obbligo di emissione della fattura effettuate nel 2012 da soggetti passivi iva nei confronti di clienti e fornitori a prescindere dall´importo dell´operazione. Inoltre devono essere notificate le cessioni di beni e servizi per le quali non è previsto l´obbligo di emissione della fattura di importo pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa. Per individuare gli elementi da trasmettere si fa riferimento al momento della registrazione ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del Dpr 633/1972 oppure al momento di effettuazione dell´operazione (articolo 6 dello stesso Dpr).
Non vanno notificate le operazioni non rilevanti ai fini iva, quelle senza il requisito o i requisiti oggettivi, soggettivi, territoriali. Inoltre sono escluse le operazioni già segnalate al Fisco tramite altri strumenti. Rientrano in tale casistica: le importazioni; le esportazioni tranne le operazioni assimilate; le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario purché riepilogate nei modelli Intrastat; le operazioni con soggetti black list comunicate negli appositi elenchi; le operazioni oggetto di comunicazione all´anagrafe tributaria quali mutui, atti di compravendita immobiliare, fornitura di servizi; le cessioni o prestazioni nei confronti di privati se il pagamento dei corrispettivi è stato eseguito con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari stabiliti in Italia.
Sono esclusi dall´obbligo dell´invio solo i soggetti minimi ( circolare 30 maggio 2011, n. 24/E , paragrafo 3.1), mentre l´invio è obbligatorio per chi adotta i regimi di contabilità semplificata, residuale o delle nuove iniziative .
Non sono esclusi dall´adempimento neanche "gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell´esercizio di attività commerciali o agricole", i "soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente", i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa" o i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti sulla base dell´art. 36-bis del decreto.
L´obbligo di comunicazione per gli agricoltori esonerati Iva ( vedi Iva ed Irpef in agricoltura ) partirà dalle operazioni Iva del 2013.
Per chi non effettua la comunicazione o spedisce dati incompleti o non corrispondenti al vero, è prevista una sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro, contro la quale si può ricorrere al ravvedimento operoso. Vi è la possibilità di integrare o rettificare la comunicazione entro l´ultimo giorno del mese successivo al termine originario, senza incorrere in sanzioni.
Lo spesometro è profondamente diverso da quello relativo al 2010 e 2011, per via delle modifiche apportate dal decreto legge 16/2012, all´articolo 21, comma 1, del decreto legge 78/2010.
La comunicazione ha oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è previsto l´obbligo di emissione della fattura effettuate nel 2012 da soggetti passivi iva nei confronti di clienti e fornitori a prescindere dall´importo dell´operazione. Inoltre devono essere notificate le cessioni di beni e servizi per le quali non è previsto l´obbligo di emissione della fattura di importo pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa. Per individuare gli elementi da trasmettere si fa riferimento al momento della registrazione ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del Dpr 633/1972 oppure al momento di effettuazione dell´operazione (articolo 6 dello stesso Dpr).
Non vanno notificate le operazioni non rilevanti ai fini iva, quelle senza il requisito o i requisiti oggettivi, soggettivi, territoriali. Inoltre sono escluse le operazioni già segnalate al Fisco tramite altri strumenti. Rientrano in tale casistica: le importazioni; le esportazioni tranne le operazioni assimilate; le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario purché riepilogate nei modelli Intrastat; le operazioni con soggetti black list comunicate negli appositi elenchi; le operazioni oggetto di comunicazione all´anagrafe tributaria quali mutui, atti di compravendita immobiliare, fornitura di servizi; le cessioni o prestazioni nei confronti di privati se il pagamento dei corrispettivi è stato eseguito con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari stabiliti in Italia.
Sono esclusi dall´obbligo dell´invio solo i soggetti minimi ( circolare 30 maggio 2011, n. 24/E , paragrafo 3.1), mentre l´invio è obbligatorio per chi adotta i regimi di contabilità semplificata, residuale o delle nuove iniziative .
Non sono esclusi dall´adempimento neanche "gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell´esercizio di attività commerciali o agricole", i "soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente", i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa" o i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti sulla base dell´art. 36-bis del decreto.
L´obbligo di comunicazione per gli agricoltori esonerati Iva ( vedi Iva ed Irpef in agricoltura ) partirà dalle operazioni Iva del 2013.
Per chi non effettua la comunicazione o spedisce dati incompleti o non corrispondenti al vero, è prevista una sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro, contro la quale si può ricorrere al ravvedimento operoso. Vi è la possibilità di integrare o rettificare la comunicazione entro l´ultimo giorno del mese successivo al termine originario, senza incorrere in sanzioni.