Legge di stabilità 2014: le novità sulla convenienza del leasing
Con la Legge di Stabilità 2014 (legge 147 del 27 dicembre 2013) il leasing è tornato a essere uno strumento conveniente per imprese, lavoratori autonomi e professionisti.
Sono state eliminate alcune complicazioni nella gestione dello stesso come regimi fiscali diversi tra imprese e professionisti, doppio binario nella durata fiscale e contrattuale.
In particolare sono state modificate le regole per la deduzione fiscale dei canoni di locazione finanziaria per imprese e professionisti. E’ stato ridotto infatti il periodo minimo in cui l’investimento può essere portato in diminuzione dal reddito imponibile. Il comma 162 della legge di stabilità 2014, riduce da due terzi alla metà del tempo di ammortamento, il periodo minimo di deduzione dei canoni da parte delle imprese utilizzatrici. In particolare, per quanto riguarda gli immobili, la durata minima fiscale viene rideterminata in dodici anni, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento.
Per poter ottenere la più rapida deducibilità prevista dalla L. 147, occorre che il contratto abbia comunque una durata non superiore al tempo di deduzione fiscale. Se infatti il leasing viene stipulato per un periodo superiore al minimo, la deduzione fiscale, come chiarito dalla circolare 17/E/2012, continuerà a seguire quella civilistico-contabile: gli importi imputati per competenza al conto economico saranno deducibili nella determinazione del reddito. Se invece la durata è inferiore al minimo di deduzione, la società dovrà determinare un doppio piano di imputazione temporale dei canoni: quello contabile, che segue la durata del contratto e quello fiscale che segue invece il nuovo periodo minimo previsto dalla norma (metà del tempo di ammortamento, oppure 12 anni se si tratta di fabbricati).
La deduzione accelerata richiede che il contratto abbia durata uguale o inferiore a 40 mesi, che è il tempo minimo fiscale. Se invece il contratto ha durata superiore a 40 mesi, il canone contabilizzato per competenza costituirà l'importo deducibile.
La legge di stabilità non tocca il periodo di deduzione minima dei canoni di leasing dei professionisti aventi ad oggetto beni mobili, periodo che era già fissato al 50% del tempo di ammortamento.
Viene invece riscritta la parte riguardante i leasing di immobili strumentali, stabilendo espressamente la deduzione dei canoni su un arco di 12 anni. I professionisti potranno dunque dedurre i canoni su immobili utilizzati esclusivamente nella attività applicando, come le imprese, il periodo temporale minimo di 12 anni.
Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 e riguardano i contratti di “locazione finanziaria” caratterizzati dalla presenza dell’opzione finale di acquisto in contratto.
Assilea, l'associazione italiana leasing, insieme all'Ordine dei commercialisti di Roma ha realizzato una guida completa e dettagliata sulle novità fiscali per il leasing 2014 e un modellino per simulare la convenienza rispetto a un tradizionale finanziamento. Entrambi sono disponibili e scaricabili al seguente link: www.assilea.it