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UNIONI CIVILI

In vigore dal 5/6/2016 la Legge n.76/2016 sulle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.


Regolamentazione giuridica dei legami affettivi stabili eterosessuali ed omosessuali (art. 1-35) : non è prevista la possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso ma la disciplina normativa è pressochè identica a quanto previsto per le coppie coniugate.


Le parti costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale dello Stato civile ed alla presenza di due testimoni e l'unione viene registrata.


Le parti possono assumere un cognome comune; acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale (obbligo di prestare gli alimenti alla cessazione della convivenza) e alla coabitazione; entrambe sono tenute, secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro, a contribuire ai bisogni comuni; concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni.


In caso di morte del lavoratore le indennità di preavviso e di TFR devono corrispondersi alla parte dell'unione civile. Sono garantiti i diritti successori e alla pensione di reversibilità.


E' esclusa espressamente l'applicazione alle unioni civili di tutta la normativa vigente in materia di adozioni di minori.


E' possibile il “divorzio immediato” non occorre la separazione.


Milano lì 31 maggio 2016